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Art. 447-bis c.p.c. - Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto.

Le controversie di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

Si applica dal 30/4/1995.

L'art. 90/4 della legge 353/90, come modificato, stabilisce quanto segue: "Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30/4/1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'art. 447-bis del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 dello stesso codice."

La novità consiste nell'estensione del rito del lavoro a qualsiasi controversia in materia di locazione, di comodato o di affitto (non di competenza delle sezioni specializzate agrarie), riservate al pretore, quale giudice unico di primo grado.

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