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Art. 1260 c.c. - Cedibilità dei crediti.

Il creditore può trasferire a titolo oneroso [c.c. 1266] o gratuito il suo credito [c.c. 1198, 1889, 2559], anche senza il consenso del debitore [c.c. 1264, 1375, 1379, 2015], purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge [c.c. 323, 378, 447, 1261, 1471].

Le parti possono escludere la cedibilità del credito [c.c. 1823]; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

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