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Sanzioni per esercizio abusivo della professione

Nel quadro dei controlli sull’esercizio abusivo della professione, previsti anche dal recente protocollo sottoscritto dall’INL con l’Ordine dei Consulendi del Lavoro, si segnala che la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in vigore dal 15 febbraio 2018, ha modificato l’art. 348 del codice penale, inasprendo le pene a carico di chi esercita abusivamente una professione senza abilitazione dello Stato.

In particolare il nuovo art. 348 C.p. prevede: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività’ regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

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