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art. 277 c.p.c. - Pronuncia sul merito


art. 277 c.p.c. - Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni [c.p.c. 112], definendo il giudizio [c.p.c. 189].

Tuttavia il collegio anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza [c.p.c. 279].

Giurisprudenza sull'art. 277 c.p.c.
Cassazione massima sentenza n. 5068/2001
È inammissibile l'impugnazione avverso il capo di sentenza con il quale si sospende di decidere su alcuna delle domande sino all'esito dell'istruttoria decisa con separata ordinanza, giacché questa non è idonea a pregiudicare, rispetto alla questione riservata, l'esito della causa, potendo essere riesaminata dallo stesso giudice che l'ha emessa e, dato il carattere ordinatorio di detto provvedimento, l'eventuale illegittimità di esso potrà essere dedotta come motivo d'impugnazione avverso la sentenza di accoglimento della domanda in ordine alla quale era stata disposta l'istruttoria.

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