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Presupposti art. 700 cpc provvedimento di urgenza (giurisprudenza)

Cassazione, sezione lavoro, massima sentenza n. 3898 del 17.03.2003
Anche nel quadro del processo civile riformato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, il provvedimento d'urgenza, adottato secondo il rito cautelare uniforme previsto dagli articoli 669-bis c.p.c. e segg. continua ad essere caratterizzato, oltre che dalla sua strumentalità, dalla provvisorietà e dal difetto di decisorietà, essendo destinato, data la sua natura interinale, ad essere assorbito o superato dagli altri provvedimenti che possano essere adottati nel corso del giudizio, essendo inidoneo a produrre effetti sostanziali o processuali sulla vicenda sottoposta all'esame del giudice. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto affetta da vizio di motivazione la sentenza del giudice di merito la quale aveva tratto, dal rigetto di un ricorso ex art. 700 c.p.c. non reclamato, la conseguenza dell'implicita valutazione di legittimità dell'operato dell'azienda e della mala fede del comportamento della lavoratrice, che aveva rifiutato di adeguarsi al nuovo orario lavorativo).

Cassazione massima sentenza n. 9008 del 27.07.1992
I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata dal tempo necessario per ottenerla e destinati a perdere efficacia e vigore in virtù di tale pronuncia, nella quale rimangono assorbiti e caducati. Ne deriva che, essendo essi privi dei requisiti propri della sentenza e, comunque, del provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale e/o processuale con autorità di giudicato, il controllo sugli stessi non può esercitarsi con autonoma impugnazione (sia esso l'appello e il ricorso per Cassazione ex art. 3 Cost.), che è, oltretutto, incompatibile con l'automatica caducazione dei provvedimenti interinali per effetto della decisione di merito, ovvero della mancata proposizione del giudizio a questo relativo.

Cassazione massima sentenza n. 49 del 07.01.1992
Il procedimento speciale previsto dall'art. 700 c.p.c. e seguenti, è strumentalmente finalizzato ad assicurare mediante i provvedimenti immediati ed urgenti, gli effetti della futura decisione di merito, cosicché una volta pronunciati detti provvedimenti e rimesse le parti davanti al giudice competente per il merito, la fase pretorile di cognizione sommaria è conclusa, essendo la fase di merito del tutto svincolata dalle condizioni cui era soggetta la prima e caratterizzata da un proprio "petitum" e da una propria "causa petendi". Conseguentemente in questa seconda fase possono essere proposte tutte le possibili domande, anche riconvenzionali, attinenti al merito, pur se dirette a far valere un diritto diverso da quello cui si riferivano le domande formulate nel procedimento cautelare, e la decisione finale viene totalmente a sostituirsi alla pronuncia interinale del pretore, anche quando si conformi in tutto o in parte alla stessa.

Cassazione massima sentenza n. 12787 del 27.12.1993
I provvedimenti d'urgenza hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla. Essi, quindi, sono destinati a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di merito nella quale rimangono assorbiti e caducati, con l'esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza. Pertanto, poiché detti provvedimenti sono privi dei requisiti propri della sentenza o comunque di un provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato, il controllo sugli stessi non può esercitarsi con un'automa impugnazione, sia essa l'appello o il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., esaurendosi la loro funzione con la decisione di merito.


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