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Formulario Memorie di replica

La Memoria di replica è un atto di parte, previsto dall'art. 190 c.p.c., che semplicemente funzione di replicare alle deduzioni della controparte rassegnate in comparsa conclusionale. Le memorie di replica non possono, quindi, contenere nuove conclusioni. 
Esse vanno normalmente depositate 20 giorni dopo la scadenza del termine di deposito della comparsa conclusionale.
Segue un modello di memorie di replica

TRIBUNALE DI ...
VII SEZIONE
(G.I. DOTT.SSA ... - R.G. N. 23136/2012 – ULT. UD. 27.06.14)
MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190 C.P.C.
nell’interesse della A. S.r.l. (P.IVA: ...) rappresentata e difesa come in atti
– convenuta –
contro
il sig. Tizio, rappresentato e difeso come in atti
– attore –
***
Con il presente atto la società convenuta intende brevemente replicare alle deduzione avversarie di cui alla comparsa conclusionale depositata da controparte in data 10.10.2014.
***
Nel riportarsi a tutto quanto già indicato nei precedenti atti e scritti difensivi, ci si permette di sottoporre all’ill.mo Giudice adito le seguenti brevi
osservazioni
1.- Sulla pretesa revoca (pag. da 4 a 12 della comparsa)
- Brevemente ci si permette di evidenziare che lo stesso Sig. Tizio dichiarava, all’atto della revoca: “accetta di continuare la sua attività limitatamente ai soli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo amministratore”. Non c’è chi non vede che il Tizio non solo rinunciava alla carica di amministratore, ma anche ai diritti che ne conseguono.
2.- Sul preteso danno da perdita di chances – preteso danno non patrimoniale
Controparte sostiene nella propria comparsa conclusionale (pag. da 12 a 15) che il Sig. Tizio avrebbe subito un danno da lucro cessante per perdita di chances a seguito del suo rifiuto dell’offerta di General Manager.
Tale danno non sussiste, in primo luogo perché l’interruzione del rapporto è stata legittima (per le ragioni giùà espresse nei precedenti atti) e, ulteriormente, perché: a) Invero, se l’attore avesse continuato a svolgere l’incarico amministrativo non avrebbe, per sua stessa ammissione e per sua stessa volontà, ricoperto altri incarichi; b) nella specie non vi è stato alcun impedimento da parte della scrivente società, né diretto né tantomeno indiretto, al raggiungimento del risultato sperato da controparte: alcuna norma di legge o di contratto disponeva l’incompatibilità tra l’incarico di amministratore con altri incarichi di qualsiasi tipo. Diversamente il Sig. Tizio, per scelta esclusivamente personale, asserisce di aver voluto rifiutare la proposta di svolgere l’incarico di General Manager che si deduce effettuata dalla F.
***
Tanto premesso, la A.s.r.l., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, si riporta alle conclusioni già rassegnate, qui da intendersi ripetute e trascritte.
Luogo e data
avv. Firma avvocato

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