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Art. 456 c.c. - Apertura della successione

art. 456 c.c. - La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
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Giurisprudenza sull'art. 456 c.c.
Cassazione massima ordinanza n. 2807 del 08.02.2006
Nel caso in cui il decesso della parte, verificatosi nel corso del giudizio, non sia stato dichiarato in udienza dal procuratore costituito, ma sia stato portato a conoscenza della controparte esclusivamente con l'atto di notifica della sentenza, non accompagnato dalla puntuale indicazione degli eredi, la controparte che intenda impugnare la sentenza può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 330 c.p.c., di notificare l'atto di impugnazione impersonalmente e collettivamente agli eredi. Qualora non intenda avvalersi di detta facoltà, essa è tenuta ad individuare, tra i chiamati all'eredità, coloro che hanno effettivamente assunto la qualità di eredi della parte deceduta, e, pur non dovendo fornire la prova che tali soggetti non vi abbiano rinunciato, ha l'onere di dedurre quanto meno la sussistenza effettiva delle condizioni da cui possa desumersi che essi abbiano accettato espressamente o tacitamente l'eredità. La mera delazione ereditaria, conseguente all'apertura della successione, non è infatti sufficiente ai fini della trasmissione della legittimazione "ad causam", la quale presuppone l'accettazione dell'eredità, per effetto della quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della parte.

Cassazione, massima sentenza n. 12060 del 25.05.2009
La legge 19 febbraio 1992 n. 191, che ha eliminato il vincolo d'indivisibilità delle unità poderali, costituisce "ius superveniens" che innova la precedente disciplina; pertanto, non può trovare applicazione alle successioni apertesi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, sia in base al principio generale di irretroattività della legge, sia perché, al fine di stabilire la disciplina applicabile, bisogna fare riferimento non alla data di proposizione della domanda giudiziale, ma a quella di apertura della successione, atteso che la successione "mortis causa", per il principio "tempus regit actum", è disciplinata dalle norme operanti al momento della morte del "de cuius", non rilevando in contrario che si verta in ipotesi di successione legittima.

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