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Nozione di trust liquidatorio

Il trust liquidatorio consiste in un istituto per il quale una società, la quale è in stato di crisi, o un terzo, il quale può intervenire a sostegno di una società in satto di crisi, destina in tutto o in parte beni dell’azienda, come pure beni esterni ad essa, al soddisfacimento dei creditori dell’impresa.
Il trust liquidatorio nasce, quindi,come strumento di destinazione del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, ed ha la funzione di risolvere o accellerare il processo liquidativo, in alternativa alla liquidazione concorsuale.
Esso può essere istituito da società già posta in stato di liquidazione, oppure immediatamente prima che ne venga deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione
Tramite il trust liquidatorio si addiviene alla articolazione di una attività di liquidazione privata.
Esso può contenere lo spostamento di beni da chi ne dispone a chi, ne assume la gestione.
Il trust liquidatorio può prevedere la figura dei beneficiari, oppure essere un trust di scopo. Nel primo caso, i beneficiari corrisponderanno ai creditori dell’impresa in crisi.
Secondo parte della giurisprudenza, qualora dopo la costituzione di un trust liquidatorio sopravvenga il fallimento della società, l'art. 78, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), non trova applicazione; in tal caso deve ritenersi verificata una causa di scioglimento per impossibe raggiungimento dello scopo del trust medesimo ed allora si dovrà accertare di volta in volta cosa prevedono l'atto istitutivo del trust o la legge prescelta per la sua disciplina in ordine alla sorte dei beni conferiti.
Inoltre, il trust liquidatorio costituito quando l'impresa si trovi in stato di dissesto non è ab origine nullo o inefficace ai sensi dell'articolo 13 della convenzione dell'Aja per contrasto con le norme di diritto pubblico che prevedono la liquidazione concorsuale; in detta ipotesi, infatti, la disciplina applicabile sarà quella prevista dall'atto istitutivo del trust o, in mancanza, dalla legge regolatrice prescelta, per il caso di impossibilità del trust di raggiungimento dello scopo.

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