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E' nulla la cartella notificata alla società estinta

E' nulla la cartella di pagamento notificata al liquidatore di società estinta e cancellata dal registro delle imprese.

Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza n. 28187 del 17.12.2013

OMISSIS

Svolgimento del processo

L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 42/27/10, depositata il 12 marzo 2010, con la quale, accolto l'appello della società D. srl., già liquidata, contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione di questa, inerente alla cartella di pagamento, relativamente all'Ires e Irap, riguardanti l'annualità 2004, pagate solo in parte, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la procura conferita al liquidatore regolarmente dall'assemblea dei soci con delibera a rogito notar P. Lovisetti del 23.11.2004 era regolare, e quindi tale doveva intendersi quella conferita da questi al difensore nominato per il giudizio, inerente al ricorso introduttivo proposto il 13.5.2008. Quanto al merito rilevava che la contribuente aveva dimostrato la regolarità dei pagamenti con le dichiarazioni presentate il 10 e il 20.10.2005, nonchè la documentazione prodotta. La società D. srl., già liquidata e cancellata dal registro delle imprese a far data dal 30.11.2005, nonchè S.A. e G.G., già soci, resistono con controricorso, ed hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

2. Pregiudizialmente va rilevato che la CTR inspiegabilmente ometteva qualunque pronuncia in ordine alla eccepita carenza di legittimazione della D. nel giudizio, perchè già cancellata dal registro delle imprese nel mese di novembre 2005, come pacificamente ammesso dalle stesse parti, mentre la cartella di pagamento era stata notificata solo il 30.4.2008, e cioè circa tre anni dopo.

3. Ciò premesso, va rilevato che il ricorso introduttivo non poteva essere proposto in primo grado dalla D. il 13 maggio 2008 unicamente sotto il profilo dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione fiscale mediante il pagamento delle imposte, dal momento che essa non esisteva più, essendo stata cancellata - com'è pacifico - dal registro delle imprese addirittura il 30.11.2005, e quindi circa tre anni prima, mentre invece la cartella di pagamento era stata notificata diverso tempo dopo. Quindi si tratta di nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per carenza di legittimazione attiva della parte privata "ab origine" per quel verso. Infatti, com'è ormai pacificamente noto, la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese è IMPROPONIBILE. Invero l'effetto estintivo che di conseguenza inevitabilmente ne deriva, - e il quale, a seguito della riforma del diritto delle società, per quelle cancellate prima del 2004 opera a decorrere dal 01/01/2004, e si produce, ai sensi dell'art. 2495 c.c., comma 2, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione - determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore stesso, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti, come nella specie (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 22863 del 03/11/2011; Sezioni Unite: n. 4060 del 2010).

D'altro canto però va puntualizzato che nemmeno la cartella di pagamento poteva essere spiccata più a carico della D., ormai inesistente, con la conseguenza che, ancorchè l'ex liquidatore S.A. non avesse eventualmente impugnato la medesima, nessun pregiudizio poteva comunque derivarne, atteso che alcuna esecuzione forzata era possibile promuovere a carico della società estinta. D'altro canto ciò doveva comportare la rilevabilità d'ufficio, da parte dei giudici di merito, e segnatamente di quello di appello, della nullità di quell'atto impositivo, posto che era stato investito della relativa questione, inerente alla carenza di legittimazione. Tuttavia è d'uopo osservare che, in virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa, posto che un soggetto venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, come nel caso in esame, qualunque atto che costituisca opposizione nell'ambito dell'esercizio del diritto medesimo, non può essergli denegato, con la conseguenza perciò che il ricorso introduttivo poteva essere accolto solamente sotto questo profilo nella fattispecie.

4. Pertanto, alla luce delle superiori osservazioni, i motivi addotti a sostegno del ricorso rimangono assorbiti, essendone l'esame precluso.

5. Ne deriva che, pronunciando sul ricorso, va emesse declaratoria di cassazione delle decisioni di secondo e primo grado, per nullità dei relativi procedimenti, atteso che quello introduttivo era ammissibile unicamente per la rilevabilità "ex officio" della nullità della cartella di pagamento, e non piuttosto per le questioni sollevate - peraltro le uniche - in ordine al preteso pagamento delle varie imposte, non delibabili.

6. Quanto alle spese dell'intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e della questione giuridica trattata.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, come pure quella di primo grado; accoglie l'altro introduttivo per quanto di ragione, e compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013

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