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Soggettività giuridica degli enti non riconosciuti

Cass. sentenza 8239/2000
OMISSIS
Svolgimento del processo

Con citazione del 16-3-95 E. G. conveniva innanzi al Pretore di Bolzano S. W. per ivi sentire condannarlo al pagamento di L.2.144.690 a titolo di risarcimento dei danni subiti nel corso della posa in opera di un pavimento in legno nella sua abitazione; si costituiva il convenuto eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva per essere detta opera stata eseguita dalla S. W. & Co. s.n.c.. In accoglimento di tale eccezione l'adito Pretore dichiarava la domanda inammissibile con sentenza n. 38/96 del 6-8-96, poi confermata, a seguito dell'impugnazione proposta dall'E., dal Tribunale di Bolzano, costituitosi l'appellato, con la pronuncia in esame.

Ricorre per cassazione, a mezzo la proposizione di un unico, articolato motivo, l'E.; resiste con controricorso S. W..

Motivi della decisione

Con il motivo a sostegno del ricorso, si afferma la violazione dell'art. 360, n.3, c.p.c. in relazione all'art. 2257 c.c., al combinato disposto di cui agli artt. 2266 c.c. e 102 c.p.c., agli artt. 2267, 2304 e 2291 c.c." per avere erroneamente ritenuto i giudici di merito che la società in nome collettivo è dotata di personalità giuridica, con conseguente declaratoria dell'insussistenza della legittimazione passiva dello S. quale "socio convenuto"; si aggiunge che nei casi in cui, quale quello in esame, il giudizio è promosso nei confronti di alcuni dei soci costituenti la società di persone non deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva bensì ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci.

Il ricorso non merita accoglimento.

Deve, infatti, osservarsi, in base all'indiscusso presupposto, nella controversia in esame, che i lavori in questione furono effettuati dalla società di persone S. W. & co. s.n.c. (e non da S. W. quale singola persona fisica), che in ordine alla soggettività giuridica, vale a dire alla configurabilità di un automo soggetto nell'ordinamento giuridico e sul piano sostanziale e su quello processuale, accanto alle persone fisiche vanno individuati gli enti in generale, siano o meno essi provvisti della c.d personalità giuridica e cioé del riconoscimento formale che ulteriormente (rispetto a detta soggettività) attribuisce la piena autonomia sul piano della responsabilità patrimoniale. Ne deriva, e ciò soprattutto con riferimento all'art. 2 Cost. secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e che non opera, quindi, alcuna distinzione nell'ambito di detti soggetti plurindividuali, che del tutto errato è ritenere, in virtù di una limitata e parziale lettura codicistica del diritto civile che non tenga conto della pluralità delle fonti che lo compongono, i c.d. enti non riconosciuti (associazioni e comitati sforniti del dato formale del riconoscimento, nonché le società di persone) privi di autonoma capacità di essere e di agire nel sistema giuridico e, per così dire, "rappresentati" dai propri associati e soci. Tale impostazione risulta del resto confortata dall'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che riconosce detta nozione di soggettività a tutti gli enti (assumendo, tra l'altro, sempre nuovi punti di riferimento, tra cui, oltre il richiamato dato costituzionale, anche l'interpretazione estensiva.

per la tutela dei componenti di qualsiasi formazione, dell'art. 24, terzo comma, c.c. in tema di esclusione degli associati se non "per gravi motivi" e la nuova formulazione, per quanto disposto dalla l. n. 52/85, dell'art. 2659 c.c. che comprende anche le associazioni non riconosciute e le società semplici tra i soggetti "intestatari" di beni immobili presso le conservatorie) e che, al tempo stesso, attribuisce al riconoscimento (dato sia in forma c.d. normativa, sia in forma c.d. concessoria e costitutivo della personalità) l'unico, anche se rilevante, effetto del conferimento, sul piano della disciplina della responsabilità, dell'autonomia patrimoniale perfetta, vale a dire della possibilità per i creditori degli enti riconosciuti (persone giuridiche) di far valere le proprie pretese esclusivamente nei confronti dell'ente e giammai nei confronti dei singoli soci.

Pertanto, con riferimento al thema decidendum, essendo i lavori in questione stati effettuati dalla società S. W., l'istante doveva convenire in giudizio quest'ultima, quale autonomo soggetto, in persona del legale rappresentante e non lo S. come persona fisica.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive L. 900.000 di cui L. 800.000 per onorario.

In Roma il 2-12-99

DEPOSITATA IN CANCE.IA IN DATA 16 GIU. 2000

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