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art. 75 c.p.p. - Rapporti tra azione civile e azione penale

art. 75 c.p.p. - L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
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Giurisprudenza sull'art. 75 c.p.p.
cassazione, massima sentenza n. 4519 del 21.02.2008
In tema di efficacia del giudicato penale nelle controversie di lavoro, la sentenza penale di assoluzione pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste", a norma del combinato disposto degli articoli 652 c.p.p., comma 1, e 75 c.p.p., comma 2, fa stato nel giudizio civile per il risarcimento dei danni laddove la parte civile sia stata esclusa dal processo penale, atteso che detta esclusione non dipende da una scelta volontaria della parte medesima. Diversamente, detta sentenza di assoluzione non spiega alcuna efficacia nel rito civile allorché il giudizio avente ad oggetto la pretesa risarcitoria sia iniziato dopo la sentenza penale di primo grado, essendo in tal caso la scelta di intraprendere il processo civile dopo la sentenza di primo grado riconducibile alla volontà della parte.

Cassazione, massima sentenza n. 38806 del 01.10.2008
Se il danneggiato da un reato agisce dinanzi al giudice civile per il risarcimento del danno morale e di quello biologico e, poi, si costituisce parte civile nel processo penale chiedendo il risarcimento dei soli danni patrimoniali, il giudizio civile non va sospeso. Ciò poichè il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 c.p.p., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro.

Cassazione, massima sentenza n. 43241 del 16.09.2008
Le azioni petitorie e le domande di accertamento costitutivo non sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 74 e 75 c.p.p., che concerne l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato.

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