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art. 272 c.p.p. - Limitazioni alle libertà della persona.



Art. 272 c.p.p. - Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.

Giurisprudenza sull'art. 272 c.p.p.
Cassazione, massima sentenza n. 23190 del 17.06.2002
L'incompatibilità della misura cautelare della custodia in carcere con la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare non è automatica, ma è subordinata alla valutazione del tribunale di sorveglianza di incidenza che il fatto contestato al condannato può avere sulla perdurante idoneità del beneficio concesso a perseguire i fini rieducativi e preventivi ad esso connessi, sicché è illegittima la revoca di quest'ultimo disposta per il semplice sopraggiungere, nel corso della sua esecuzione, di un provvedimento custodiale.

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