art. 271 c.p.p. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.
Giurisprudenza sull'art. 271 c.p.p.
Cassazione massima sentenza n. 16558 del 06.04.2006
In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il decreto motivato con cui il P.M. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica - sul presupposto della inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza - deve essere emesso e può essere eventualmente integrato dal P.M. soltanto prima dell'esecuzione delle operazioni intercettative, mentre il giudice, neanche in sede di convalida delle operazioni di intercettazione disposte in via di urgenza dal PM, può emendare o integrare la motivazione del provvedimento, giacché in tal modo in primo luogo emetterebbe un provvedimento di natura esecutiva proprio del PM e, in secondo luogo, si approprierebbe di ambiti di discrezionalità deliberativa e determinativa che spettano solo alla parte pubblica.
Cassazione massima sentenza n. 33810 del 26.04.2007
La distruzione delle documentazione delle intercettazioni, i cui risultati non possono essere utilizzati a norma dell'art. 271, commi primo e secondo, c.p.p., non può essere disposta in esecuzione di una dichiarazione di inutilizzabilità intervenuta nel procedimento incidentale "de libertate", perché presuppone una statuizione di inutilizzabilità processualmente insuscettibile di modifiche, che faccia escludere la possibilità di utilizzazione futura nell'ambito del processo.
Cassazione massima sentenza n. 16285 del 16.03.2010
Le pronunce sulla validità e utilizzabilità del mezzo di prova compiuto in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari personali, anche all'esito del giudizio di legittimità, non possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento. Ne deriva che, in relazione alla validità delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari e alla loro utilizzabilità, qualsiasi decisione adottata in sede cautelare non può travalicarne i limiti fino a giungere a precludere al giudice del dibattimento il potere-dovere di un'autonoma e indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure acquisitive.
Cassazione massima sentenza n. 4391 del 21-02-1995
In tema di intercettazioni di comunicazione o conversazioni il ritardato deposito delle intercettazioni stesse non comporta la loro inutilizzabilità non essendo la detta sanzione prevista dall'art. 271, primo comma, c.p.p. per siffatti vizi. Esso non può peraltro essere dedotto prima del termine indicato dall'art. 181, secondo comma, c.p.p. (e dunque nel procedimento incidentale "de libertate"), termine al quale, concludendosi, le indagini preliminari, è rimandata la verifica della validità degli atti espletati durante le indagini, nell'interno del procedimento principale. D'altra parte, essendo previsto che il deposito possa essere ritardato "non oltre la chiusura delle indagini preliminari, non sarebbe configurabile in radice una sanzione processuale che attenesse ad un atto il cui termine di espletamento è tuttora in corso.
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