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art. 268 c.c. - Provvedimenti in pendenza del giudizio



Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

Giurisprudenza sull'art. 268 c.c.
Cass. massima sent. n. 3026 del 13.03.1993
In caso di affidamento di un minore, disposto dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, in presenza di riconoscimento di filiazione naturale che presenti gli estremi dell'impugnabilità, i coniugi affidatari, rispetto ai quali l'affidamento stesso sia stato ribadito, col diverso provvedimento di cui all'art. 268 c.c., dal giudice istruttore del giudizio d'impugnazione poi effettivamente proposto dal curatore speciale del minore davanti al tribunale ordinario, hanno titolo e legittimazione ad opporsi all'esecuzione per la riconsegna del bambino, iniziata nei loro confronti da parte del preteso genitore naturale a seguito di riforma in appello dell'originario provvedimento di affidamento, poiché l'instaurazione del suddetto giudizio di opposizione ha l'effetto di trasferire all'adito tribunale ordinario il potere di provvedere nell'interesse della prole, con la conseguenza che il nuovo provvedimento di affidamento integra anche un autonomo titolo per la conservazione del rapporto con esso costituito, che rimane insensibile alle vicende dell'affidamento disposto anteriormente all'inizio del giudizio stesso.

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