L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Giurisprudenza sull'art. 268 c.p.c.
Cass., massima sentenza sent. n. 16889 del 24.07.2006
Nel giudizio in materia elettorale - come strutturato dall'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 con diretta previsione di una udienza di discussione fissata con decreto presidenziale in calce al ricorso introduttivo - l'intervento in causa, ivi non specificamente disciplinato, trova la sua regolamentazione (in base alla norma di chiusura di cui al citato art. 82) nel codice di procedura civile, e quindi nell'art. 268 di detto codice che, nella formulazione attualmente in vigore, prevede quale termine dell'intervento quello della precisazione delle conclusioni, la quale, nel rito elettorale (dove manca una apposita udienza per detta precisazione), deve ritenersi coincidente con l'inizio della discussione, ossia con il momento in cui la prima delle parti invitata a discutere prende la parola. Ne consegue che, ove la discussione inizi in concreto in un'udienza successiva a quella fissata nel decreto presidenziale e prima di detta ultima udienza sia spiegato intervento da parte di terzi, l'intervento è da considerare tempestivo.
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