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Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione

Tribunale di Salerno, sentenza del 31.01.2013
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato alla C. srl, l'attore, D.A., premesso che in data 15.05.2009 sottoscriveva un contratto con la convenuta avente ad oggetto l'acquisto di un "servizio di assistenza didattica" relativo al Corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Ateneo di S. , al prezzo complessivo di Euro 12.500,00, interamente corrisposto; che il predetto servizio non aveva inizio in quanto esso deducente si ammalava di carcinoma del pancreas con conseguente necessità di sottoporsi a cure prolungate; che non avendo mai usufruito dei servizio acquistato per la sopraggiunta malattia, a suo dire, si sarebbe configurata un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione idonea a giustificare la risoluzione del contratto; tanto premesso, instava dinanzi al Tribunale di Salerno per la risoluzione del contratto e, in conseguenza degli effetti solutori del contratto, la restituzione del prezzo corrisposto.

Instauratosi correttamente il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, la quale eccepiva,innanzitutto,che l'atto di acquisto del servizio di assistenza didattica si sarebbe perfezionato fin dalla sottoscrizione del contratto ragione per la quale l'alea determinatasi non poteva che ricadere sull'acquirente; che, in ogni caso, non si sarebbe venuta a creare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del venditore , ma semmai una sopravvenienza negativa per l'attore nella fruizione del servizio acquistato ; che non essendo configurabile l'istituto dell'estinzione dell'obbligazione, ex art.. 1256 c.c., ed essendo stata la società convenuta adempiente rispetto alle obbligazioni assunte,la domanda andava rigettata ;concludeva, quindi, come innanzi con ogni conseguenza sulle spese di lite.

Successivamente,con atto di intervento volontario ai sensi dell'art.302 c.p.c., a seguito del decesso detrattore, all'udienza del 10.10.2012, intervenivano in giudizio le eredi G.R., D.M. e D.F., le quali facevano proprie le deduzioni ed istanze di cui all'atto di citazione.

All'esito della concessione dei termini di cui all'art.183 co.VI c.p.c., il G.U. riteneva matura la causa per la decisione sicchè la rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 23.01.2013.Nell'occasione, ravvisati profili di nullità del contratto a base dell'azione intrapresa dall'attore, invitava le parti a prendere posizione in punto di diritto su tale aspetto della questione nel termine di gg.7.

Quindi, all'udienza del 31.01.2013, dato atto del deposito di memorie autorizzate alla precedente udienza ,nel termine assegnato alle partì, a seguito di discussione orale della causa, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., il got decideva la stessa in camera di consiglio.

Preliminarmente questo giudice intende precisare i termini della questione.

Infatti, a fronte dell' azione di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione intentata dall'attore e fatta propria dalle eredi con l'atto di costituzione volontaria, occorre evidenziare che il contratto oggetto della domanda ,a seguito di approfondita delibazione, si rivelava affetto da insanabile patologia che ne comporta la nullità.

Sul punto la Suprema Corte, Sez.Un.,04.09.2012, n. 14828, ha evidenziato che "alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, e comunque emergenti "ex actis'', una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso".

La richiamata pronuncia, in realtà, segna un punto di arrivo della giurisprudenza, essendo la dottrina più accreditata già assestata sulla evidenza secondo la quale attraverso l'azione di annullamento, risoluzione o rescissione si fa valere un diritto Potestativo di impugnativa contrattuale che discende dal contratto stesso sicchè la validità dello stesso costituisce una questione pregiudiziale ,tanto laddove l'azione sia intrapresa per ottenere l'esecuzione del contratto, quanto nelle ipotesi in cui sia promossa un'azione tesa ad inficiare gli effetti del contratto.

Ora, venendo alla nullità del contratto di "servizio di assistenza didattica" intercorso tra le parti, opina questo giudice, uniformandosi a condivisa giurisprudenza di merito ( da ultimo,Trib.Reggio Emilia,sez.I, 10.10.2012,n.1682) che la patologia scaturisce dalla indeterminatezza dell'oggetto.

Infatti, dalla lettura del regolamento contrattuale ,la prestazione della convenuta appare del tutto indefinita con riguardo tanto all'aspetto quantitativo che qualitativo, essendo l'attività didattica indicata esclusivamente con riguardo alla durata massima ed al numero massimo di lezioni settimanali, senza indicazione della durata e del numero minimo, e senza specificazione alcuna in ordine alle caratteristiche del corso, alle metodologie di insegnamento e alla qualificazione professionale del personale docente.

L'attore non ha beneficiato minimamente del servizio, seppure per ragioni del tutto personali benché gravi, ma risulta -anche perché la circostanza non è contestata dalla convenuta ,e pertanto deve ritenersi provata ai sensi dell'art.115 c.p.c.- avere corrisposto interamente il prezzo che, non trovando giustificazione causale, deve essere restituito in base al disposto dell'art.2033 c.c, con gli interessi legali dal giorno della domanda (ottobre 2011) all'effettivo soddisfo.

La particolarità della questione, risolta dal giudice in base ad un orientamento del tutto diverso da quello prospettato dall'attore e dalle intervenienti, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art.92 c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D.A. E G.R., D.M. E D.F.,eredi di D.A., intervenienti volontarie, contro C. srl, in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza,eccezione e deduzione disattese, così decide:

1) Dichiara la nullità del contratto stipulato da D.A. e la C. srl in data 15.05.09 e,per l'effetto, condanna la C. srl alla restituzione in favore delle eredi G.R., D.M. e D.F. della somma di Euro 12 500,00 ,oltre interessi legali dalla domanda (ottobre 2011) all'effettivo soddisfo;

2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Dichiara esecutiva "ope legis" la sentenza.

Così deciso in Salerno, il 31 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2013.

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