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dichiarazione di adottabilità - requisiti

Corte d'appello di Roma, sezione minorenni, sentenza del 18.03.2013
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza in data 16.2/17.4.2011, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato lo stato di adottabilità di B.C., nata a R. l'(...), ha dichiarato la decadenza dalla potestà genitoriale dei genitori della minore, M.V. e C.D., confermando la già intervenuta nomina a suo tutore del Sindaco pro-tempore del comune di Roma, e ha vietato ogni contatto tra la minore ed i suoi i genitori e parenti, fermo il suo collocamento presso la struttura ove era ospitata.

A motivo della decisione il Tribunale ha ritenuto che all'esito dell'istruttoria espletata fosse comprovata la grave inadeguatezza dei genitori di B. e la conseguente condizione di abbandono della bimba, condizione da ritenersi irreversibile per la accertata impossibilità di offrire ai suoi genitori il sostegno loro indispensabile, determinata dal radicato rifiuto degli stessi a stabilire qualsiasi rapporto con i Servizi incaricati di apprestarlo.

Nella motivazione della sentenza il tribunale ha in particolare evidenziato: che la procedura era stata aperta su richiesta del Pubblico Ministero formulata a seguito della segnalazione del Policlinico Umberto I, che aveva riferito di condotte aggressive, probabilmente ascrivibili a patologie psichiatriche, tenute dai genitori naturali della bambina, nata presso quel nosocomio l'11.9.2011 e non riconosciuta alla nascita; che con decreti in data 22.9.2011 e 14.10.2011 era stato disposto il collocamento della bimba presso il Centro "il Girotondo" ed era stata sospesa la potestà dei suoi genitori, che nel frattempo avevano effettuato il riconoscimento, provvedendosi contestualmente alla nomina di un tutore provvisorio e di un curatore speciale; che costituendosi in giudizio con il ministero di un difensore i genitori avevano contestato il contenuto della segnalazione effettuata dall'assistente sociale del Policlinico Umberto I, e in particolare di essere portatori di patologie psichiatriche; che all'esito degli approfondimenti istruttori effettuati risultavano confermate le criticità nella condizione personale, familiare e abitativa dei genitori di B. che avevano determinato la citata segnalazione; che nessuna verifica di tale condizione era stata possibile con la collaborazione degli stessi genitori, i quali si erano sottratti ai ripetuti inviti loro rivolti a questo fine dai servizi sociali; che d'altra parte nessuna prova era stata fornita dal procuratore degli stessi in merito atte allegazioni, contrastanti con quanto riferito dai Servizi sociali, relative alla condizioni di salute, di vita e di lavoro dei genitori; che le acquisizioni istruttorie, disposte presso le competenti ASL, in merito alla storia clinica dei genitori avevano invece consentito di accertare: per la C. che già nel 1988 era stata formulata diagnosi di "disturbo dell'umore di tipo II" con episodi ricorrenti, con sintomi psicotici, su personalità dipendente ed evitante" e che ella aveva subito ripetuti ricoveri in strutture psichiatriche senza che si fosse mai stabilito un suo rapporto stabile con il servizio psichiatrico territoriale; per il M. che egli era affetto da seria patologia psichiatrica, già certificata dalla commissione Asl per l'accertamento della invalidità civili nel 2006 quale "disturbo psicotico grave", e aveva interrotto da tempo ogni rapporto con il Servizio di salute mentale; che entrambi i genitori si erano nel corso del procedimento resi indisponibili ad attenersi con costanza alle prescrizioni del Tribunale e avevano rifiutato ogni rapporto con i Servizi; che nel corso delle visite alla bimba presso Il Girotondo essi avevano replicato nei confronti degli operatori della struttura la medesima condotta, minacciosa, aggressiva e non collaborante, tenuta nei confronti degli operatori del Policlinico Umberto I e da questi descritta, determinando per questo motivo la necessità di sospendere le loro visite alla figlia.

Avverso la citata sentenza hanno proposto appello M.V. e C.D., con ricorso depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 22.5.2012, chiedendo che, previa revoca dello stato di adottabilità della loro figlia minore M.C.B., della declaratoria di loro decadenza dalla potestà genitoriale e del divieto di ogni loro contatto con la minore, fosse accertata e dichiarata l'idoneità di entrambi o quanto meno di uno essi all'esercizio della funzione genitoriale, con conseguente immediato reintegro nella potestà genitoriale ed affidamento della figlia ad entrambi o a quello tra i due che fosse risultato idoneo all'esercizio della funzione genitoriale e assunzione di ogni altro consequenziale provvedimento di legge. Gli appellanti hanno inoltre chiesto che, ove ritenuto necessario, fossero disposte le necessarie misure di sostegno in favore di entrambi i genitori, al fine di rendere possibile il ritorno della minore in seno alla famiglia naturale e, in via subordinata, che la bambina, previa verifica della disponibilità dei parenti entro il 4 grado, fosse affidata alla famiglia che tra costoro fosse risultata più idonea.

A sostegno del gravame gli appellanti hanno dedotto la insufficienza delle risultanze della limitata istruttoria espletata a giustificare la grave decisione adottata dal giudice di primo grado, dalla stessa L. n. 183 del 1984 configurata come "extrema ratio", in particolare evidenziando: che non era stato esperito alcun accertamento in ordine all'esistenza di parenti entro il IV grado della minore e segnatamente che non era stata accertata la eventuale disponibilità della zia del padre, sig. ra F.G., e dei numerosi parenti della madre a prendersi cura della bambina, con la quale detti parenti non avevano potuto instaurare rapporti significativi attesa la repentinità della decisione del tribunale; che il tribunale non aveva ritenuto di espletare CTU sulle condizioni di salute mentale dei genitori, motivando tale decisione con il rifiuto a sottoporvisi opposto dalla sola C. e senza tener conto che anche il M. si era dichiarato disponibile a prendersi cura della bambina; che quanto al M. le informazioni acquisite presso la ASL Roma B dovevano ritenersi incomplete e in contraddizione con le risultanze della documentazione medica depositata dalla stessa parte dopo la deliberazione della decisione e prima del deposito della sentenza, e dunque non esaminata dal Tribunale, dalla quale emergeva che egli si era attivato per ricevere sostegno farmacologico e psicologico; che quanto alla C. era stato omesso ogni accertamento in merito alla circostanza, dedotta in giudizio poiché rilevante e significativa ai fini della decisione, che ella aveva prestato e prestava attività di educatrice presso strutture pubbliche con contratti a tempo determinato o in supplenza del personale dipendente, nonché in merito alle sue condizioni di salute e abitative, non apparendo sufficiente motivazione il rifiuto per una sola volta opposto dalla medesima ai Servizi sociali; che neppure le presunte patologie da cui erano stati ritenuti affetti i genitori giustificavano la declaratoria di adottabilità della minore, posto che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione a questo fine era necessario accertare che in ragione di tali patologie il genitore fosse "realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali , calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psicofisica" condizione che non era stata accertata per gli appellanti.

Con decreto emesso in data 18.6.2012, il presidente delegato ha disposto la comparizione delle parti all'udienza del 16.10.2012, ha assegnato termini agli appellanti per la notifica del ricorso e del medesimo decreto al PMM, al tutore ed al curatore speciale e a tutte le parti per la presentazione di memorie e documenti e ha disposto la comunicazione degli atti al Procuratore Generale.

In data 20.9.2012 si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori, il quale, richiamate le risultanze del fascicolo di primo grado, ha chiesto la conferma della sentenza appellata, dichiarando di ritenere sussistente lo stato abbandono della piccola B. per la "grave e non risolvibile inadeguatezza di entrambe le figure genitoriali e la mancanza di valide alternative risorse affettive nella famiglia".

Sono stati acquisiti il parere del PG, che ha chiesto la conferma della sentenza appellata, e gli atti della procedura di primo grado.

All'udienza del 16.10.2012, sentite le parti personalmente e i loro procuratori, il delegato del Sindaco di Roma, nella qualità di tutore, il curatore speciale dei minori ed il PG, la Corte si è riservata la decisione sulle conclusioni riferite in epigrafe.

L'appello è infondato.

Ed invero, come correttamente ricordato dagli appellanti, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il diritto di crescere nell'ambito della famiglia di origine, riconosciuto al minore dall'art. 1 della L. n. 184 del 1983, può essere sacrificato solo in presenza di una situazione di abbandono, intesa quale mancanza di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e non transitorio lo sviluppo e l'equilibrio psico-fisico del minore stesso. Ed ha anche precisato che la valutazione della situazione di abbandono "non può discendere da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori (o congiunti) del minore cui non si accompagni l'ulteriore positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla sua equilibrata crescita, dovendo invece la valutazione di cui si tratta necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita e adeguati riferimenti educativi al minore, ne giustifichino la sottrazione al nucleo stesso" (cfr. Cass. nn. 10126/05 e 15011/06).

In particolare con riferimento alle ipotesi in cui all'origine della condizione di abbandono del minore siano individuate condizioni patologiche dei genitori, la Corte ha anche di recente (v. Cass. N.18563/12) affermato che "la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ex art. 1 della L. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adattabilità, che non può fondarsi di per sé su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale, che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico." (v. anche n. 1838/2011, 7281/2010, 4545/2008 e 3988/2002).

La Corte di legittimità ha tuttavia anche più volte affermato e ribadito (Cass. N. 4545/2010) che la prioritaria esigenza, per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto , ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il miglior apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Esso pertanto incontra i suoi limiti nell'oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, (cfr. Cass. N.18113/06, n. 12662/04, n. 4503/02).

Nel caso di specie, le gravi e non transitorie ragioni di impedimento alla crescita della piccola B. nel suo nucleo familiare di origine sono state, ad avviso della Corte, inequivocabilmente accertate nel corso della procedura di primo grado, come diffusamente argomentato nella motivazione della sentenza impugnata e come emerge dalle risultanze degli atti processuali che di seguito si evidenziano.

B. è nata l'11.9.2011 presso il Policlinico Umberto I di Roma ed è stata riconosciuta, alcuni giorni dopo la nascita dalla madre naturale C.D. e poi, dopo circa un mese, anche dal padre M.V., ma non ha mai convissuto con i genitori, essendo stata, dal momento della sua dimissione, il 10.10.2011, collocata presso la casa famiglia "Il Girotondo".

Il collocamento in casa famiglia è stato disposto dal Tribunale per i minorenni di Roma contestualmente all'apertura della procedura per l'accertamento dello stato di abbandono della bambina, su richiesta del Pubblico Ministero inoltrata a seguito della segnalazione trasmessa in data 14.9.2013 dall'assistente sociale del Policlinico Umberto I, dott.ssa P..

Con la nota citata la dott.ssa P. segnalava che la bambina non era stata ancora riconosciuta dalla madre, D.C., che questa "nubile, disoccupata, titolare di pensione d'invalidità, presumibilmente per problemi psichiatrici", era domiciliata presso l'abitazione del padre, C.G., che questi aveva dichiarato alla stessa assistente sociale che la figlia non era in grado di occuparsi della neonata, che il padre della bambina, V.M., risultava anch'egli titolare di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento "presumibilmente per problemi psichiatrici", che la coppia aveva manifestato comportamenti aggressivi nei confronti del personale dell'ospedale, tanto da richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine, che entrambi i genitori avevano manifestato l'intenzione di riconoscere la bambina, ma erano apparsi durante i colloqui incapaci "di formulare e portare avanti un progetto per il futuro basato su dati reali".

Con la nota in data 24.9.2011 la medesima assistente sociale comunicava che la madre aveva effettuato il riconoscimento, che il nonno materno aveva riferito di essere costretto di frequente ad allontanarsi dalla propria abitazione, trascorrendo la notte presso la Stazione Termini, a causa dell'aggressività della figlia, a suo dire per cinque volte ricoverata in clinica psichiatrica, e trasmetteva la relazione di consulenza psichiatrica redatta dalla dott.ssa A.C. all'esito del colloquio clinico svoltosi con la C. alla presenza dell'anziano padre e inizialmente anche del M., poi invitato ad allontanarsi per il "comportamento intimidatorio nei confronti della paziente", che ne era con evidenza intimorita, e per l'aggressività verbale nei confronti della consulente.

Nella predetta relazione si riferisce quanto alle condizioni della C.: "lucida ed orientata,.. tono dell'umore orientato sul versante depressivo più volte sottolinea l'incapacità di gestire se stessa durante la convalescenza, non avendo nessun aiuto .. sottolinea inoltre l'incapacità a gestire la neonata.. fa richiesta ripetutamente di assistenza infermieristica postpartum .. riguardo alle proprie condizioni psichiche ed al rapporto tumultuoso con il partner non mostra alcun insight .. pur avendo un grado di istruzione .. elementi e tratti di personalità immaturi compatibili con un disturbo di personalità dipendente. Al momento la paziente non presenta la capacità di gestire la complicata situazione di vita. Il rapporto madre-bambino appare fortemente condizionato negativamente e messo a rischio dalle condizioni di personalità e psicopatologiche della paziente. Si consiglia una seconda valutazione da parte della dott.ssa P. .... e 2 videat presso strutture specialistiche".

A seguito delle predette informazioni, con decreto in data 14/21.10.2011 il Tribunale per i minorenni ha sospeso la potestà dei genitori, confermando la nomina di un tutore provvisorio e nominando un curatore speciale alla bambina, ha temporaneamente sospeso le visite alla bambina dei genitori, dei quali era stata segnalata la condotta inadeguata e la difficoltà di rapporto con il personale della struttura di accoglienza, ed ha incaricato il servizio sociale competente di effettuare un'approfondita valutazione della storia personale dei genitori e della loro condizione.

I genitori sono comparsi dinanzi al Giudice delegato con l'assistenza del difensore in data 8.11.2011. In tale occasione il M. ha lamentato di non essere stato considerato dal personale del reparto quale il padre della bambina e neppure informato dello stato di salute di madre e figlia, di essere stato minacciato e percosso dal personale addetto alla vigilanza del Policlinico Umberto I, ha negato le circostanze riferite dal padre della C., assumendo che questi aveva egli stesso negato di averle riferite all'assistente sociale, ha asserito di non essere stato informato che la dott.ssa C. fosse una psichiatra e di essersi spontaneamente allontanato durante il colloquio della compagna con la predetta consulente, ha dichiarato di non avere potuto effettuare subito il riconoscimento di B. per essere stato ricoverato 20 giorni presso l'ospedale Pertini per embolia polmonare, ha negato di essere mai stato in cura per motivi psichiatrici.

La C., sentita separatamente dal compagno, ha dichiarato di essere stata informata dalla dott.ssa C. che il primario del reparto in cui era ricoverata aveva richiesto la sua consulenza per il timore che ella potesse essere affetta da depressione post partum, sebbene ella non avesse avvertito sintomi di depressione, ha negato che le fosse stata, all'esito del colloquio, rappresentata l'opportunità di una diagnosi più approfondita, negato che il M. avesse aggredito verbalmente la consulente, manifestato incredulità per le dichiarazioni rese da suo padre all'assistente sociale P., ha riferito di avere avuto dopo la morte della madre, nel 1988, un periodo di depressione e di essere stata per questo seguita dal CSM per due o tre anni, di avere poi ripreso a studiare e di avere conseguito una laurea triennale in Scienze della formazione presso l'Università La Sapienza, di avere avuto diversi incarichi come supplente negli asili nido del Municipio VI di Roma e del comune di Fiumicino.

A seguito delle dichiarazioni rese dai genitori, con decreto in data 11.11.2011 il Tribunale ha disposto l'immediata ripresa della loro frequentazione con la bambina, autorizzandoli a visitarla nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate dalla struttura di accoglienza, in quanto tese ad assicurare una condizione di vita stabile e tutelata per tutti i bambini ivi accolti, fermo il divieto di prelevamento, e con prescrizione ai genitori di attenersi alle indicazioni della casa famiglia, astenendosi da condotte che potessero determinare in quell'ambiente tensioni e contrasti, e di sottoporsi a diagnosi del CSM competente, al fine di chiarire quegli interrogativi che l'osservazione nel corso del ricovero ospedaliero aveva lasciato irrisolti. Con il medesimo provvedimento il Tribunale per i minorenni ha disposto l'audizione del nonno materno, onerando i genitori della minore della notifica al medesimo della convocazione, e della dott.ssa P. del Servizio sociale del Policlinico Umberto I.

In data 16.11.2011 pervenivano al TMM una nota del tutore delegato, con la quale si segnalava la urgente necessità di stabilire che le visite dei genitori alla piccola B. avvenissero con modalità protette e con esplicito divieto di prelievo, al fine di tutelare la minore e ridurne la esposizione alle situazioni di rischio già evidenziatesi nelle circostanze riferite nella relazione allegata, redatta dai referenti de "Il Girotondo" in esito al primo periodo di frequentazione.

Da detta relazione emergeva che la bambina era stata inserita presso la struttura il 10 ottobre e nei giorni successivi visitata dai genitori, i quali si erano nel primo incontro mostrati arrabbiati e aggressivi, tanto da aver reso necessario "un lungo intervento sulla loro crisi" prima di poter far loro incontrare la bambina. Le visite erano state caratterizzate da un passaggio continuo della piccola dall'uno all'altro dei genitori, con modalità di tenuta e contatto, dettagliatamente descritte, del tutto inadeguate all'età della bimba ed erano state interrotte, su disposizione del tribunale, dal 21 ottobre all'8.11.2011, periodo durante il quale B. aveva necessitato di un ricovero presso il reparto di neonatologia del Policlinico Umberto I per febbre ed otorrea. Anche in questo periodo i genitori si erano recati presso la casa famiglia nel tentativo di vedere la bambina e avevano chiesto per telefono sue notizie.

Gli incontri erano ripresi su disposizione del Tribunale il 9.11.2011 e in tale data la C. era apparsa molto inquieta e minacciosa nei confronti degli operatori, che accusava di avere espresso giudizi su di lei ed il compagno, di non averli avvertiti del ricovero della bambina e "di non averla invitata alla festa di Halloween anche se lei aveva portato i festoni". Anche in tale occasione vi era stato "un lungo momento di crisi", che aveva dovuto essere gestito dal personale della struttura prima di consentire l'incontro dei genitori con la bimba.

Della visita del 9.11.2011 veniva riferito che nel corso della stessa, come nelle precedenti, il personale interveniva per mostrare ai genitori le modalità corrette per tenere la bimba in braccio, tenendo conto della sua età, ma i genitori non si adeguavano. La bambina evitava con lo sguardo i genitori, cercava di sottrarsi, voltando la testa, allo sfregamento della barba del padre, si lamentava e piangeva quando era tenuta in posizione non congrua, non veniva rassicurata dal tentativo della madre di calmarla con tono di voce più alto, si calmava solo quando veniva portata via dal personale.

Della visita del 14.11.201 veniva riferito che la C. era entrata nella stanza "lanciando in terra una busta con dei vestiti estivi (molto più grandi dell'età della bambina) .. intimandoci di farglieli indossare" e che era stato necessario intervenire per calmare i genitori, in particolare la madre, prima di lasciar loro la bimba. Veniva inoltre osservato: "I due comunicano con la piccola attraverso una chitarra che hanno portato con loro, il papà avvicina per tempo prolungato la bocca della figlia alla sua, la guarda e sorride mentre si lamenta, si sposta nella stanza. La madre cerca in maniera agitata ed esasperata giochi che emettono suoni; poi repentinamente aprono la porta ed escono con la bambina in braccio (fa molto freddo e la bambina non indossa cappotto e non è avvolta in alcuna coperta). Quando li facciamo rientrare appaiono molto nervosi. La signora imprecando lancia a terra gli oggetti che erano dentro la culla della bambina, dicendo al marito che scappare con la figlia è la cosa migliore da fare anche se non ci sono riusciti. Fa poi cenno al padre di uscire e lo fanno per la seconda volta (siamo costretti a chiudere a chiave la porta con maniglione antipanico). Dopo aver loro spiegato che non possono portare fuori la bambina anche se lui deve fumare, e dopo averli fatti rientrare, ancor più nervosi hanno tentato.. nuovamente di aprire la porta della stanza, non riuscendo nel loro intento in quanto la porta di uscita era stata chiusa a chiave. Con molta riluttanza ci hanno riconsegnato la bambina, mentre continuavano a bisbigliare tra loro dicendosi che non potevano fare più nulla. Hanno impiegato molto tempo per lasciare la stanza".

Della visita del 21.11.2011 veniva riferito che il M. si era presentato da solo alla visita, riferendo che la madre non voleva vedere gli operatori, e mostrando crescente nervosismo aveva chiesto di rimanere solo con la bimba, aveva tentato nuovamente di uscire con la bambina e non riuscendoci, solo perché la porta d'ingresso era stata chiusa a chiave, aveva osservato tutte le possibili vie di uscita dalla stanza delle visite, aveva chiesto con insistenza di avere il cappottino della bambina e di portarla con sé fuori per poter fumare, aveva avuto "una crisi" che aveva richiesto un intervento di "contenimento" da parte degli operatori, aveva ricevuto sul cellulare ripetute telefonate alle quali non aveva risposto, ingenerando nel personale l'impressione di avere concordato con la compagna un "piano" per portare via la bambina; che anche nel corso di questa visita le modalità di relazione del padre con la figlia erano state improprie: la teneva sotto le ascelle senza alcun contenimento del corpo, teneva il viso della bimba, per lungo tempo a contatto con la sua barba; che al termine gli operatori erano intervenuti per riprendere la bambina e contenere l'ira del padre, che invitavano a tenere un comportamento orientato alla collaborazione, invito che non riceveva alcuna accoglienza, neppure verbale.

In conseguenza di quanto osservato e valutato nel corso degli incontri di cui si è riferito l'andamento, la responsabile del Centro il Girotondo esprimeva preoccupazione per l'evoluzione della situazione descritta e richiedeva ai servizi sociali ed al tutore un più incisivo intervento da parte delle Istituzioni volto a definire chiaramente ai genitori "i loro limiti e i giusti comportamenti da tenere quando vengono a visitare la figlia".

In data 22.11.2011 anche i servizi sociali del Municipio V richiedevano provvedimenti urgenti a tutela della minore, segnalando al Tribunale per i minorenni le problematiche emerse durante le visite dei genitori alla bimba nella struttura di accoglienza ed evidenziando come la situazione fortemente instabile ed il comportamento dei genitori, caratterizzato da atteggiamenti aggressivi e minacciosi, non fossero compatibili con il progetto di sostegno alla genitorialità precedentemente stabilito. Evidenziavano inoltre che il M. risultava irraggiungibile al numero di cellulare che egli stesso aveva fornito e dove era stato tentato più volte di contattarlo e che la C. aveva fatto pervenire al servizio sociale l'allegata lettera, con la quale aveva rifiutato ogni contatto e ogni tipo di intervento da parte del servizio sociale.

All'udienza del 30.11.2011 comparivano dinanzi al Giudice Delegato del Tribunale per i minorenni il curatore speciale nominato alla minore e la dott.ssa P. del policlinico Umberto I, mentre non si presentava il nonno materno, né il procuratore dei genitori, a carico del quale era stato posto l'onere della comunicazione al medesimo del provvedimento che ne aveva disposto l'audizione.

La dott.ssa P. ha ribadito al Giudice Delegato quanto già riferito con la relazione scritta, precisando in merito a quanto da lei stessa accertato e appreso nei giorni immediatamente successivi alla nascita di B.: che la madre della bimba era stata accompagnata in ospedale dal proprio padre e dalle suore di madre Teresa di Calcutta; che queste avevano riferito al personale del reparto di avere visitato l'abitazione in cui la C. viveva con suo padre, verificandone le pessime condizioni igieniche; che al momento di firmare il certificato di assistenza al parto per la registrazione della nascita della bambina, alla presenza del personale del reparto la donna si era scagliata con veemenza contro il compagno, lanciandogli contro il cellulare ed una bottiglietta d'acqua, e dicendo "io te l'ho detto che questa bambina non la volevo, è colpa tua..."; che il padre della donna le aveva detto che D. non era in grado di tenere con sé la figlia, che era stata ricoverata diverse volte in clinica psichiatrica eche egli alcune volte era costretto a stare fuori casa anche la notte per l'aggressività della figlia nei suoi confronti; che aveva preso contatto con il CSM di via Casilina, competente in relazione alla residenza della C., dove le era stato riferito che la donna era una paziente conosciuta al Centro, ma da tempo aveva interrotto ogni contatto; che il padre della bimba si era presentato al reparto in condizioni molto trasandate e poiché era stato invitato dal personale a venire a visitare la figlia più curato, si era andato a fare la doccia nel reparto di ginecologia, provocando l'intervento delle Forze dell'Ordine su richiesta delle degenti; che egli aveva rifiutato di allontanarsi dal reparto anche ad ora tarda, che il suo comportamento era a tal punto aggressivo da aver reso necessaria la presenza ai colloqui una guardia giurata; che la sistemazione e l'assistenza delle pazienti nei reparti di ginecologia e neonatologia era solitamente confortevole e dignitosa.

Quanto al comportamento dei genitori con la bimba la P. ha precisato di non aver mai visto B. con il padre, ma che la caposala le aveva riferito di essere stata impressionata, oltre che dalla sporcizia personale del M., dalla modalità , "che sembrava patologica", con la quale teneva la bimba, mentre la madre le era apparsa "molto nella norma, direi anche garbata".

A seguito di tali acquisizioni, con decreto in data 2/12.12.2011 il Tribunale per i minorenni sospendeva la frequentazione dei genitori con la bimba e richiedeva ai Centri di salute mentale di via Casilina e di via Bardanzellu di accertare se il M. e la C. fossero loro pazienti e nel caso affermativo quale diagnosi era stata per loro formulata e quale il trattamento terapeutico attuato.

In data 3.2.2012 è stata acquisita la nota informativa del Dipartimento di salute mentale della AUSL Roma C, dalla quale emergeva: che la C. si era rivolta a detto servizio nel 2003 per un "disturbo depressivo con attacchi di panico"; che per circa due anni, seppure in modo discontinuo aveva seguito i colloqui e la terapia farmacologia prescrittale, a base di antidepressivi ed ansiolitici, ed effettuato un ricovero in casa di cura; che dall'anamnesi risultava che già nel 1988, in seguito alla morte della madre, aveva subito un ricovero presso la Clinica Psichiatrica dell'Università La Sapienza in Roma, per circa un mese, con diagnosi di "Reazione paranoide acuta"; che successivamente, nel 1992, aveva effettuato visite ambulatoriali presso la stessa Clinica Universitaria; che era stat curata privatamente anche per un altro episodio depressivo prima di essere presa in carico da quel CSM nel 2003; che durante il periodo di frequentazione del CSM la C. si era spesso rivolta al pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni, rifiutando ogni progetto terapeutico e manifestando la sua "difficoltà a stabilire una relazione terapeutica stabile ed efficace con i curanti"; che dopo diversi mesi di assenza, nell'estate del 2007 ella si era ripresentata al Servizio per esporre le sue difficoltà, soprattutto nel rapporto con suo padre, con il quale conviveva, "figura problematica e disfattista, richiedente e bisognosa di accadimento, poco incline a supportare le decisioni della figlia, limitandone la libertà ed ostacolandone la emancipazione"; che dopo circa due mesi i rapporti con il Servizio si erano nuovamente interrotti; che era tornata solo nel 2009 per richiedere copia della cartella clinica ai fini del riconoscimento della invalidità civile.

Veniva in conclusione formulata diagnosi di "Disturbo dell'umore di tipo II con episodi ricorrenti, con sintomi psicotici, su personalità dipendente ed evitante".

Il 22.6.2010 è stata sentita dal Giudice Delegato la dott.ssa Cosentini, la quale ha riferito di avere acquisito dai colleghi del Dipartimento di Salute Mentale competente, e in particolare dal responsabile di questo dott. P.B., informazioni in merito al nucleo familiare di M.V., apprendendo che questi, "personalità psicoaffettiva con aspetti deliranti, da alcuni anni non si faceva più vedere presso il Dipartimento, con il quale aveva rifiutato ogni rapporto dopo la morte del fratello maggiore, avvenuta per infarto, durante un ricovero presso il reparto al SPDC dell'Ospedale Pertini.

Dalle emergenze processuali di cui si è detto risulta, invero, provato: a) che entrambi i genitori di B. sono portatori di conclamate, risalenti e ormai croniche patologie mentali, per le quali hanno ricevuto, e tuttora ricevono, su loro richiesta, cure farmacologiche, ma in modo discontinuo, al di fuori di un progetto terapeutico e senza il sostegno di un rapporto costante con strutture terapeutiche, pubbliche o private, di riferimento; b) che le anzidette patologie hanno menomato gravemente, e non transitoriamente, la capacità di entrambi i genitori di prestare alla piccola B. le cure minime appropriate alle sue necessità; c) che è stata concretamente verificata nel corso della procedura la impossibilità non solo di attuare, ma persino di formulare un progetto di interventi di sostegno ai genitori, il cui comportamento oppositivo e di totale negazione della loro condizione patologica e delle problematiche che hanno causato l'allontanamento della figlia e di netto rifiuto ad accogliere le indicazioni degli operatori ha reso impossibile anche la prosecuzione della frequentazione con la bimba in ambito protetto.

In particolare, quanto al primo profilo, si osserva che le informazioni e la documentazione medica acquisite presso i DSM competenti (il cui contenuto è confermato anche da quella depositata dagli stessi appellanti in entrambi i gradi giudizio e presente agli atti), unitamente alla consulenza psichiatrica della dott.ssa C. del Policlinico Umberto I, costituiscono qualificata fonte di prova delle patologie da cui sono affetti entrambi i genitori e che le relative acquisizioni hanno pienamente confermato quanto era stato ipotizzato dai sanitari del Policlinico Umberto I, sulla base delle evidenti e significative anomalie riscontrate nel comportamento dei genitori: che cioè tali anomalie fossero da ascrivere a severe, non transitorie e non adeguatamente contenute patologie.

Quanto al secondo profilo, si rileva che è stato il comportamento tenuto dagli stessi genitori durante le visite alla piccola B. presso Il Girotondo, quale osservato e riferito dagli operatori della stessa struttura di accoglienza nei termini sopra riportati, a fornire al giudice di primo grado gli elementi, sufficienti perché significativi ed univoci, su cui fondare la valutazione di grave inadeguatezza delle capacità genitoriali di entrambi, valutazione che questa Corte condivide, essendo fin troppo evidente come solo il serrato controllo e la competenza degli operatori della struttura di accoglienza abbia impedito alla coppia di portare a compimento il progetto di sottrarsi con la figlia ad ogni controllo ed evitato che la loro condotta, costantemente inadeguata alle esigenze di una bimba così piccola, arrecasse a questa un concreto pregiudizio.

Infine, altrettanto evidente appare come sia mancata del tutto negli appellanti - la cui tesi difensiva anche in questo grado di appello si è incentrata sulla negazione delle gravi problematiche, di salute e comportamentali, riscontrate in modo concorde dalle diverse, e tutte qualificate, figure professionali che si sono occupate del caso - la consapevolezza della propria condizione di grave inadeguatezza e, probabilmente in conseguenza di questa, anche la indisponibilità all'instaurazione di rapporti di fiducia con figure di riferimento indispensabili alla predisposizione ed attuazione di un progetto di interventi che potesse costruire intorno a loro una rete di sostegno, progetto che per tale motivo non si è neppure potuto concretamente formulare. Di tale condizione, incompatibile con qualsiasi intervento di supporto, costituiscono ulteriore riprova i numerosi messaggi, allegati agli atti, fatti personalmente pervenire ai Servizi sociali e al giudice, dalla C. e dal M., il cui tenore non lascia margini di apprezzabile dubbio in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori dei Servizi sociali in merito alla constatata impossibilità di instaurare con loro i contatti necessari al fine sopraindicato.

Ciò che è emerso in merito alle peculiari e patologiche connotazioni di personalità degli appellanti è, d'altro canto, tale da non richiedere gli ulteriori approfondimenti da loro sollecitati, avuto riguardo alla evidente incidenza di tali connotazioni sulla loro capacità genitoriale, quale risulta non solo dalle qualificate osservazioni e valutazioni tecniche acquisite dal giudice di primo grado, ma direttamente dal comportamento e dal concreto atteggiarsi degli stessi appellanti, cosi come osservati e riferiti nelle relazioni che si sono citate e tali da poter essere direttamente valutati dalla Corte minorile, anche avvalendosi della sua composizione qualificata.

Dal complesso delle risultanze di cui si è detto emerge infatti evidente che i genitori di B. non presentano le necessarie caratteristiche di idoneità alla funzione genitoriale proprio perché non in grado di garantire alla figlia quel "minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità" e che, al contrario, le peculiari connotazioni, patologiche, della loro personalità, nella misura in cui risultano già accertate, costituirebbero fonte di grave danno per la sana crescita della bambina.

Infine, ritiene la Corte infondata la doglianza degli appellanti relativa alla mancata considerazione della esistenza di loro parenti che, pur non avendo potuto instaurare una relazione significativa con la bambina, sarebbero stati, se coinvolti, in grado di averne cura.

Dall'istruttoria espletata nel primo grado del procedimento non è infatti emerso che vi fossero, né che siano mai stati indicati dai genitori, parenti interessati alla condizione di B. e disponibili alla sua cura. Essi, al contrario, hanno espressamente dichiarato al Giudice Delegato di non avere altri parenti all'infuori del padre della C., che della nipotina si è subito dopo la nascita del tutto disinteressato e neppure è comparso all'udienza fissata per la sua audizione dal Giudice delegato.

D'altro canto, l'indicazione dei nominativi dei parenti fatta per la prima volta con l'atto di appello - laddove in altra parte del medesimo atto ancora si afferma l'assenza di relazioni parentali di aiuto e sostegno - non è stata neppure accompagnata da alcun riscontro obiettivo in merito alla effettiva disponibilità di tali persone a prendersi cura della bimba, di cui non risulta abbiano mai chiesto notizie.

Il complesso delle anzidette emergenze comprova, in definitiva, che la grave inadeguatezza dei genitori e l'assenza di altre affidabili risorse familiari adeguate nel contesto della famiglia biologica ha determinato una condizione di sostanziale abbandono, morale e materiale, della minore che costituisce fonte di concreto pregiudizio per il suo sano sviluppo psicofisico e che detta condizione non può essere ritenuta transitoria e reversibile in tempi contenuti e ragionevolmente compatibili con l'esigenza, immediata e concreta, della bambina di avere figure genitoriali presenti e affidabili, sul piano affettivo ed educativo oltre che della sua cura materiale ( v. Cass. n.1837 del 2011).

Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, va rigettato l'appello proposto e per l'effetto integralmente confermata la sentenza impugnata.

Ricorrono le condizioni, in considerazione della natura del procedimento, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado.

P.Q.M.

Visto l'art. 17 L. 4 maggio 1983, n. 184, respinge l'appello proposto da M.V. e C.D. avverso la sentenza emessa in data 16.2/16.4.2012 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, che per l'effetto conferma integralmente.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del procedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2012.

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2013.

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