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Rilevabilità del difetto di legittimazione in causa

Secondo la sentenza in commento (n. 7774/2000 della Corte di Cassazione) il principio della rilevabilità anche in ufficio in ogni in stato e grado, del difetto di legittimatio ad causam, trova un limite invalicabile nell'esistenza del giudicato "interno".
OMISSIS
Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 12.3.77 i germani OMISSIS citarono al giudizio del Pretore di Belvedere Marittimo OMISSIS e OMISSIS, chiedendo, nei confronti del primo, il regolamento dei confini tra i fondi di rispettiva proprietà in agro di B. e, degli altri, la declaratoria che essi attori erano i soli proprietari della particella n. 525 di quel catasto rustico, la condanna dei convenuti all'abbattimento di un muro da loro eretto sul confine, l'accertamento dei confini tra il suddetto appezzamento e la contigua particella n. 524, sulla quale insiste il fabbricato di OMISSIS.

La domanda, resistita dai convenuti, veniva accolta con sentenza del 13.6.84 dall'adito Pretore, per quanto di rispettiva ragione, nei confronti della OMISSIS e del OMISSIS, mentre OMISSIS veniva estromesso dal giudizio.

Appellata dai soccombenti, la suddetta sentenza veniva parzialmente riformata dalla sentenza non definitiva in data 25.5.87 del Tribunale di Paola, che dichiarava inammissibile ai sensi dell'art. 705 c.p.c., l'azione di revindica dei OMISSIS, perchè proposta in pendenza di causa possessoria ad oggetto del medesimo fondo già instaurata dalle controparti.

A seguito di ricorso per Cassazione proposto dagli attori, questa S.C. con sentenza del 16.10.90 - 16.2.92, in accoglimento di uno dei motivi addotti, cassava parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando non preclusa l'azione petitoria nei confronti di OMISSIS e OMISSIS, sul rilievo che l'azione possessoria era stata proposta solo nei confronti degli altri tre germani (OMISSIS), nei riguardi soltanto dei quali doveva ritenersi nella specie operante il divieto, di natura soggettiva, di cui all'art. 705 c.p.c..

Il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Catanzaro, designato dalla Cassazione quale giudice di rinvio, dai germani F., L. e O. C., i quali chiedevano la reiezione dell'appello, con conferma delle statuizioni a loro favore pronunciate dal Pretore.

Si costituivano la V. ed il D.ed insistevano per l'accoglimento del loro gravame.

Il Tribunale suddetto dopo la pronunzia di una prima sentenza non definitiva, dichiarante la proponibilità delle azioni petitorie, con successiva sentenza del 26.10-14.11.2001 rigettava definitivamente l'appello nei confronti dei riassumenti appellati con espressa conferma delle statuizioni di primo grado interessanti le parti ancora in causa e condanna dei soccombenti al pagamento delle spese dei giudizi di secondo grado e di quello di Cassazione (del cui regolamento era stato anche investito).

La suddetta decisione si basa sulle argomentazioni come di seguito riassumibili:

a) ammissibilità della prova testimoniale addotta dagli attori in ordine ad una risalente convenzione verbale ad oggetto dell'acquisto dell'immobile non contrastante con il limite posto dall'art. 2725 co. 2 in rel. 1350 c.c., perchè con la stessa non si era inteso fornire la prova di un negozio traslativo della proprietà controversa ma solo un elemento a sostegno dell'acquisizione del possesso per effetto del quale era stato poi usucapito dal dante causa dei C. il bene in questione;

b) l'insussistenza dell'incapacità a testimoniare dei rispettivi mariti delle due attrici non potendo configurarsi l'interesse alla lite essendo il cespite controverso sia per l'epoca (anno 1968), sia per il titolo (successione mortis causa) dell'acquisto estraneo del regime di comunione legale tra i coniugi;

c) attendibilità delle varie testimonianze addotte dagli attori nonostante i legami di parentela o coniugio, non solo per la intrinseca sincerità ed univocità delle relative affermazioni non smentite da altre di segno opposto ma anche per il riscontro obiettivo costituito dall'intestazione del suolo conteso fin dall'epoca di formazione del catasto particellare a C. E. dante causa degli attori;

d) idoneità delle risultanze documentali addotte delle quali solo quelle dell'atto pubblico per notar G. del 22.2.37 concretamente riscontrabili dagli atti effettivamente prodotti a comprovare la tesi dell'appartenenza ai convenuti della particella 525 considerato che l'area annessa sui lati nord ed ovest alla casa ubicata sulla particella n. 524 con tale atto acquistata dal dante causa della V., venne ivi indicata quale una "piccolissima striscia di terreno", definizione che non si attagliava, per dimensioni ed ubicazione, all'area in questione, di mq. 60, pari a più di un terzo della superficie impegnata dalla casa, e sviluppantesi, rispetto a quest'ultima, in lunghezza soltanto per una parte dei due lati indicati nel rogito;

e) implausibilità della tesi della coincidenza, sia pur parziale, della suddetta striscia di terreno con la particella n. 525, tenuto conto delle risultanze catastali comprovanti l'intestazione della stessa al solo C. E. e di quelle testimoniali, riferenti del possesso esercitato sulla sua intera estensione.

Avverso tale decisione la V. ed il D. hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

Resistono i Cammarella con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta "violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", per difetto, non rilevato ai giudici di merito, di legittimazione ed interesse a contraddire di D. , non essendo questi proprietario del fondo, coinvolto in causa, appartenente solo alla di lui moglie V., dalla medesima soltanto acquistato con atto pubblico dell'11.3.1967 e, pertanto, escluso dalla comunione legale dei beni, entrata in vigore in epoca successiva.

Si chiede, conseguentemente, evidenziando la rilevabilità di ufficio del difetto delle suddette condizioni preliminari dell'azione, l'"estromissione" dal giudizio di tale parte. Il motivo è inammissibile.

Al riguardo si rileva dall'esame degli atti, che il D. ebbe a sollevare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva nel corso del giudizio pretoriale, ed a reiterarla (non essendo stata espressamente esaminata in sentenza) nel secondo motivo di appello, che fu tuttavia ritenuto infondato dal Tribunale di Paola, sul rilievo che tale eccezione sarebbe stata sia pur implicitamente disattesa dal primo giudice in quanto il D. era stato indicato e ritenuto responsabile dell'erezione del muro sulla particella in contestazione.

Essendovi stata, dunque, una pronunzia su tale eccezione da parte del giudice di appello che nell'accogliere parzialmente il gravame (come espressamente precisato nel dispositivo della sentenza) dei convenuti (nella parte deducente l'improponibilità dell'azione petitoria ex art. 705 c.p.c.), non ne differenziò le posizioni, ritenendoli entrambi passivamente legittimati, la decisione sul punto non oggetto di alcuna impugnazione principale o incidentale di legittimità da parte del D., deve ritenersi passata in giudicato precludendo la riproposizione della relativa questione (che, del resto, non fu riproposta nel corso del giudizio di rinvio davanti al Tribunale di Catanzaro). Al riguardo è appena il caso di osservare che il principio della rilevabilità anche in ufficio in ogni in stato e grado, del difetto di legittimatio ad causam (che peraltro presupporrebbe in sede di legittimità, l'evidenza di siffatta carenza sulla base degli elementi già acquisiti in sede di merito: v., tra le altre, Cass. 1^, 13.4.01 n. 5536) trova un limite invalicabile nell'esistenza del giudicato "interno" (v. SU n. 3807/82 sez. 1^ n. 8775/98 n. 9289/01 n. 5141/02).

Con il secondo motivo si deduce violazione per falsa applicazine dell'art. 1362 c. civ. e conseguente violazione degli artt. 1363, 1367, 1371 dello stesso codice censurandosi l'interpretazione dell'atto pubblico del 1937 in punto di individuazione dell'area trasferita al dante causa della V., lamentandosi anzitutto malgoverno della fondamentale regola ermeneutica, imponente la ricerca dell'effettiva comune volontà delle parti senza arrestarsi al tenore letterale delle parole; tale errore nella specie sarebbe consistito nel valorizzare indebitamente l'uso delle parole "piccolissima" e "striscia di terreno" senza tener conto in violazione del dettato di cui all'art. 1363 cit. cod., del complesso delle altre pattuizioni, segnatamente in ordine all'indicazione dei confini e dell'estensione del bene compravenduto anche alle relative adiacenze e pertinenze, esame che avrebbe consentito di ricomprendere nell'ambito del venduto tutta la parte restante (ad eccezione di quella già in possesso dei C.) della particella n. 525 in quanto pertinenza della Cassa.

Anche il criterio della "convenienza" di cui all'art. 1369 c.c., da intendersi anche sotto il profilo "tecnico", sarebbe stato disatteso non essendosi tenuto conto che l'oggetto del contratto in questione era l'acquisto dell'immobile da adibire a casa di abitazione... finalizzato al godimento del bene in parola e, soprattutto, alla possibilità di fruirne tramite un accesso che detta fruizione consentisse", possibilità questa che non sarebbe stata, in concreto, assicurata "dalla sola fascia di suolo riconosciuta dal giudice a quo".

Le argomentazioni testè esposte avrebbero, comunque ed in ultima analisi, comportato l'opzione ermeneutica proposta dalla parte convenuta anche alla stregua del criterio sussidiario, dettato dall'art. 1371 c.c., dell'equo contemperamento degli interessi delle parti, avuto riguardo alla perseguita finalità contrattuale, di assicurare all'acquirente un bene comodamente e pienamente godibile.

Le censure non meritano accoglimento, non evidenziando alcuna effettiva violazione delle regole codicistiche di ermeneutica contrattuale e risolvendosi nel palese tentativo di riproposizione di alternative tesi interpretative, preclusa in questa sede, ove l'esame della decisione è limitato al sindacato della tenuta logico - giuridica delle argomentazioni che la sorreggono, in sè considerate, senza dover anche instaurare alcun raffronto con altri, ancorchè astrattamente plausibili, moduli interpretativi.

Nel caso di specie i giudici di rinvio, con osservazioni connotate da palese coerenza logica e supportate da nozioni di comune esperienza (come consentito dall'art. 115 co. 2 c.p.c.), hanno evidenziato la particolare significatività dell'uso delle espressioni adoperate dai contraenti, nell'indicare le dimensioni ("piccolissima") e la forma ("striscia") della parte di suolo annessa alla casa, osservando, sotto un primo profilo, come quell'aggettivo superlativo, in quel contesto negoziale, mal si conciliasse con la tesi proposta dai convenuti, secondo la quale sarebbe stato trasferito il suolo dell'intera particella in contestazione che in raffronto all'area occupata dal fabbricato sarebbe stata tutt'altro che ridotta sotto un secondo profilo, previo accertamento indagine di merito non sindacabile in questa sede hanno rilevato come la forma e l'ubicazione, rispetto alla casa, che in concreto connotano la particella n. 525, sono inconciliabili con la definizione sostantiva di "striscia" di terreno, indicativa, nell'accezione comune del termine, di una entità spaziale "stretta e lunga". L'indagine, dunque, non si è arrestata ad un superficiale esame delle espressioni adoperate dai contraenti, ma nel rispetto della fondamentale regola di cui all'art. 1362 c.c., ha ricercato la comune intenzione delle parti, tenendo conto sia del particolare contesto contrattuale (avente ad oggetto il trasferimento di un fabbricato con una ridotta pertinenza esterna), sia del comportamento delle parti successivo a detta stipula, evidenziando come la carenza di prove dell'esercizio del possesso da parte dei danti causa della V. sull'intera particella n. 525, a differenza di quanto invece provato dagli attori, con il supporto anche dell'intestazione catastale, comportasse l'implausibilità della tesi secondo la quale detta particella fosse stata compresa nel rogito del 1937.

Risultando così osservate le regole di cui agli artt. 1362 e 1363 (circa il complessivo esame del tenore contrattuale) cod. civ., il successivo richiamo, nel motivo di ricorso, agli artt. 1369 e 1371 cod. civ., si appalesa, rispettivamente inconferente, non venendo in considerazione espressioni aventi più sensi (laddove gli aggettivi "piccolissima" ed il sostantivo "striscia" non sono da considerarsi equivoci, e sono stati comunque interpretati alla stregua del concreto e complessivo oggetto del contratto), ed infondato, considerata, la natura supplementare ed integrativa delle regole finali, circa l'equo contemperamento degli interessi delle parti, da applicarsi solo quale extrema ratio (v., tra le altre, Cass. 2^ n. 7641/94, n. 9921/00; ove nonostante l'applicazione delle precedenti disposizioni il significato della clausola rimanga "oscuro", ipotesi non ricorrente nella specie.

Con il terzo motivo si deduce "incongruità ed illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia", sotto i seguenti profili limitazione dell'interpretazione della clausola contrattuale al solo profilo letterale; b) illogica preminenza attribuita all'"elemento temporale" per idoneità dello stesso "a confutare quanto consacrato nell'atto di acquisto ... unico, formale e certo titolo di provenienza dei beni del quibus"; c) inconferenza della motivazione, per aver posto a base dell'accoglimento della pretesa attrice incidenter tantum e senza "effetto di giudicato", un modo di acquisto della proprietà in ordine al quale era mancata una "formale domanda da parte dei signori Cammarella".

Il primo profilo sostanzialmente ripetitivo delle censure esposte nel secondo motivo di ricorso, resta assorbito dalla reiezione di quello.

Il secondo profilo si risolve in una petizione di principio giacchè postula quale necessaria premessa della preminenza del titolo contrattuale, vantato dalla V. rispetto a quello acquisitivo originario riconosciuto alle controparti, l'assunto secondo il quale la superficie di terreno in contestazione fosse compresa nell'oggetto del trasferimento negoziale, il che, invece, è stato escluso dai giudici di merito con adeguata motivazione, non censurabile in questa sede, in ordine all'interpretazione del contenuto traslativo dell'atto pubblico del 1937; sicchè, anche sotto tal profilo, si ricade nella reiterazione di censure esposte nel secondo motivo.

Il terzo profilo è manifestamente infondato.

Premesso che nell'azione di rivendicazione, diretta al recupero, totale o parziale, del bene proprio da altri posseduto o detenuto, la causa pretendi si individua nella deduzione del diritto di proprietà leso, e non anche nel titolo negoziale o originario, di acquisizione dello stesso, che va dedotto solo in funzione probatoria (v. Cass. 2^, 21.6.95 n. 7033; conf. Cass. n. 4354/80, 2621/82, 1682/91), deve comunque rilevarsi che nel caso di specie, fin dalla proposizione della domanda iniziale, nell'atto introduttivo di primo grado, gli attori esposero non solo che la particella n. 525 era stata acquistata dal loro genitore e dante causa nel 1924, ma anche che era stata posseduta dal medesimo e, dopo la sua morte, da essi istanti, provvedendo anche al pagamento dei tributi diretti (v. narrativa sent. 1^ grado, pag. 4, ultima parte).

I giudici di rinvio, nel dirimere il conflitto tra i titoli dall'una e dall'altra parte addotti, hanno ritenuto, sulla scorta di incensurabile valutazione di merito, basata sulle risultanze della prova testimoniale e sulla valutazione di altri elementi indiziari, di dare credito alla tesi attrice, sulla base dell'accertato continuo ed ininterrotto possesso del cespite, idoneo ad integrare l'acquisto del bene ai sensi dell'art. 1158 c.c.; tale decisine, nel perfetto solco della costante giurisprudenza di legittimità al riguardo, non ha dato luogo ad alcuna extra petizione, avendo recepito la domanda attrice sulla scorta di uno dei titoli, tra loro non incompatibili, prospettati fin dall'inizio, uno dei quali evidenzianti gli estremi dell'usucapione.

Il ricorso va, conclusivamente, respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore dei resistenti delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200, di cui 1.100 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2005

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