Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

art. 253 c.c. - Inammissibilità del riconoscimento



In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
_
Giurisprudenza sull'art. 253 c.c.
Cass., massima sentenza n. 4862 del 15.11.1989
Qualora il giudice minorile, dopo la nomina di un curatore speciale e l'autorizzazione ad impugnare il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, secondo la previsione dell'art. 264, secondo comma, c.c. e dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184, disponga, in via cautelare, nella situazione interinale che precede l'instaurazione del giudizio (e quindi nell'ambito delle attribuzioni riconosciutegli dalle citate norme, nonché dagli articoli 252 c.c. e 333 c.c., in relazione all'art. 38 disp. att. c.c.), l'allontanamento del minore dall'autore del riconoscimento, con il suo temporaneo affidamento presso terzi, si deve escludere che il relativo provvedimento, ancorché reso in secondo grado in esito a reclamo, sia impugnabile con ricorso per Cassazione, considerando che il provvedimento medesimo, modificabile in ogni tempo, non è decisorio, cioè non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, ma ha funzione amministrativa ed ordinatoria, al fine di tutelare in via d'urgenza l'interesse del minore.

Nessun commento:

Posta un commento