Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.
È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.
_
Giurisprudenza sull'art. 253 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 9427 del 18.12.1987
Le formalità relative all'assunzione della prova testimoniale sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì per la tutela degli interessi delle parti e, pertanto, eventuali nullità derivanti dall'inosservanza di tali formalità (nella specie, con riguardo all'esame di testi su circostanze non dedotte nei capitoli di prova ed alla mancata pretesa "ratifica" dell'assunzione in rogatoria del teste a riferimento) non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma debbono essere immediatamente dedotte dalla parte interessata, dovendosi considerare sanate per acquiescenza ove la stessa parte abbia mostrato esplicitamente od implicitamente di non volersene avvalere - non opponendosi al compimento dell'atto, ovvero discutendone le risultanze o la rilevanza rispetto al merito della controversia -, cosicché non possono essere neppure fatte valere in sede d'impugnazione.
Cass., massima sentenza n. 9925 del 28.04.2006
Le limitazioni poste dagli articoli 2721 e seguenti c.c. all'ammissibilità della prova testimoniale non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi di natura privatistica; pertanto, la loro violazione non solo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma neppure è rilevabile dalle parti ove non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa.


Nessun commento:
Posta un commento