Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte*:
1. se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
2. se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
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*Note: La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita


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