Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

art. 253 c.p. - Distruzione o sabotaggio di opere militari



Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte*:

1. se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2. se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
_
*Note: La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita

Nessun commento:

Posta un commento