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art. 252 c.p.p. - Sequestro conseguente a perquisizione


Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
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Giurisprudenza sull'art. 252 c.p.p.
Cass. massima sentenza n. 3964 del 04.02.1997
In tema di perquisizioni locali, qualora il decreto emesso dal pubblico ministero si limiti a individuare i reati per cui si procede solo con riferimento alle norme di legge violate e, del tutto genericamente, alla commissione di "fatti truffaldini", e contenga la delega alla polizia giudiziaria a procedere ai "conseguenti atti di sequestro", data l'impossibilità di determinare esattamente il contenuto e i termini della delega, quest'ultima si risolve in un invito rivolto alla polizia giudiziaria ad avvalersi durante la perquisizione dei poteri d'iniziativa in ordine al sequestro del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato ad essa attribuiti dall'art. 354 c.p.p.; con la conseguenza che il sequestro così effettuato deve essere convalidato dal pubblico ministero a norma dell'art. 355 c.p.p., dovendosi in difetto disporre la restituzione delle cose sequestrate dalla Polizia giudiziaria.

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