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Art. 129 legge fallimentare - Giudizio di omologazione



Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’ articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.
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Giurisprudenza sull'art. 129 legge fallimentare
Cass., massima sentenza n. 9405 del 27.06.2002
I creditori non ammessi al passivo, anche se hanno proposto opposizione contro tale esclusione, non possono opporsi all'omologazione del concordato fallimentare, atteso che, legittimati a quest'ultima opposizione, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) sono solo i creditori dissenzienti aventi diritto al voto nel concordato, e quindi, ex art. 127 della legge stessa, i soli creditori ammessi al passivo (anche se con riserva o in via provvisoria). Né la legittimazione dei creditori, non ammessi al passivo, ad opporsi all'omologazione può fondarsi sul disposto dell'art. 136, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, poiché, anche ad ammettere che tra i "creditori contestati" siano da comprendere anche quelli non ammessi al passivo, ma tuttora opponenti, a tale categoria di creditori la legge attribuisce, nella sola fase di esecuzione del concordato, il solo diritto all'accantonamento delle somme, se dovute e nella misura accertata in conseguenza del passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Cass., massima sentenza n.16738 del 29.07.2011
In tema di concordato fallimentare, nella specie proposto da un terzo, la mancata proposizione di censure di ordine sostanziale in relazione alla formazione delle classi previste dalla proposta concordataria esclude l'interesse, da parte dei debitori opponenti, a far valere il vizio inerente alla mancata presentazione della relazione giurata di cui all'art. 124, terzo comma, legge fall., attinente alla valutazione dell'immobile del creditore ipotecario per il quale la proposta preveda il soddisfacimento non integrale, risultando che tale soggetto non ha presentato opposizione alla proposta ed ha, anzi, aderito ai pareri esposti dagli organi della procedura ed alla valutazione del cespite compiuta dal tribunale; il predetto vizio, infatti, può essere preso in considerazione soltanto nell'ambito della valutazione, demandata al giudice dall'art. 129, settimo comma, legge fall., in ordine alla praticabilità di alternative idonee ad assicurare una percentuale più elevata di soddisfazione dei crediti e sempre che sia stata approvata la proposta con il dissenso di una o più classi di creditori e risultino opposizioni dei creditori dissenzienti.

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