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Art. 202 c.p.c. - Tempo, luogo e modo dell'assunzione (dei mezzi di prova)



art. 202 c.p.c. - Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.

Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

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