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Art. 165 c.p.c. - Costituzione dell'attore



Art. 165 cpc. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
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Giurisprudenza sull'art. 165 c.p.c. e sulla costituzione dell'attore
Cassazione, massima sentenza n. 5190 del 29.04.1992
Nel caso in cui dopo la notificazione dell'atto di appello nessuna delle parti si sia costituita nel termine loro rispettivamente assegnato ai sensi del combinato disposto degli articoli 347, 165 e 166 c.p.c., e, riassunto il processo da parte dell'appellato, le parti non abbiano provveduto a costituirsi tempestivamente neppure dopo tale riassunzione, essendosi l'appellante costituito il giorno fissato per l'udienza di prima comparizione, mentre l'appellato è comparso in detta udienza al solo scopo di eccepire l'avvenuta estinzione del processo, in accoglimento di tale eccezione il giudice di appello deve dichiarare estinto il processo ai sensi dell'art. 307, secondo comma, c.p.c.

Cassazione, massima sentenza n. 3189 del 09.05.1983
Qualora la citazione sia stata regolarmente notificata, la mancata costituzione del convenuto dà luogo alla dichiarazione della sua contumacia, non impedita né dal fatto che la data dell'udienza indicata in citazione sia diversa da quella risultante dalla nota di iscrizione a ruolo, posto che il vizio di questo atto non può essere rilevato per l'avvenuto raggiungimento del suo scopo, e cioè della concreta acquisizione degli atti di causa dall'ufficio del giudice adito, né dalla circostanza che la causa, da un'udienza anteriore a quella stabilita in citazione, erroneamente fissata per inesatta indicazione nella nota di iscrizione a ruolo, sia stata rinviata d'ufficio, non essendo stata tenuta tale udienza, ad altra, successiva a quella prevista nell'atto introduttivo, in quanto rappresenta onere del convenuto, che non provveda egli stesso all'iscrizione a ruolo, accertarsi della sorte della causa e non è a lui dovuta, se non costituito in giudizio, alcuna comunicazione, di ufficio o di parte, di eventi o provvedimenti capaci d'influire sul corso del procedimento.

Cassazione, massima sentenza n. 11352 del 11.05.2010
Nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine. Pertanto, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti.

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