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art. 192 c.p.c. - Astensione e ricusazione del consulente.



art. 192 cpc - L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Giurisprudenza sull'art. 192 cpc
Cass., massima sentenza n. 166 del 14.01.1986
Nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie il termine previsto dal secondo comma dell'art. 441 cpc secondo il quale il consulente tecnico nominato in grado d'appello deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza, non ha natura perentoria e può essere prorogato dal giudice anche implicitamente con il rinvio della udienza di discussione e la sua inosservanza comporta nullità della consulenza se ed in quanto la relazione sia stata depositata in epoca inferiore ai suddetti dieci giorni e la relativa eccezione sia stata sollevata, a norma dell'art. 155, comma secondo, cpc nella prima istanza o difesa successiva dell'atto o alla notizia di esso. Diversamente, nell'ipotesi in cui il consulente tecnico ometta del tutto di depositare il proprio parere prima dell'udienza di cui all'art. 441, primo comma, cpc, la parte interessata al sollecito svolgimento della causa ha solo la facoltà di sollecitare il potere del giudice perché proceda, ai sensi dell'art. 196 cpc, alla sostituzione del consulente, ed eventualmente, ricorrendone le condizioni, può ricusare ex art. 192 cpc il consulente che fosse stato riconfermato dal giudice.

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