art. 192 c.c. Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.
È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.
Giurisprudenza sull'art. 192 cc
Cass., massima sentenza n. 3141 del 14.03.1992
Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio su suolo di proprietà di uno dei coniugi, appartiene esclusivamente a questo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione, a titolo originario e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione medesima, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lettera b) c.c., che prevede il diverso caso di un acquisto negoziale, e quindi a titolo derivativo, da parte di un coniuge. Peraltro, quando la costruzione sia stata eseguita sul suolo di proprietà esclusiva di un coniuge con impiego di denaro comune, il coniuge che si è giovato dell'accessione sarà tenuto a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l'edificazione a norma dell'art. 192, primo comma, c.c., mentre, nel caso in cui nella costruzione sia stato impiegato denaro appartenente in via esclusiva all'altro coniuge, a quest'ultimo spetterà il diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 c.c.
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