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USURA BANCARIA E COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO


Con la sentenza n. 4669/2011, le sezioni penali della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul caso della responsabilità penale dei rappresentanti legali e dei direttori di filiale di alcuni istituti di credito per il reato di concorso in usura aggravata ex art. 644, comma 5, n. 1, c.p., perché praticata nell'ambito dell'attività bancaria.

L'aspetto più particolare del caso esposto riguarda al fatto che i soggetti chiamati a rispondere penalmente per la scorretta applicazione della CMS sono non soltanto verso i direttori di filiali ed i funzionari responsabili, ma anche i legali degli istituti bancari.

Nella specie la Suprema Corte ha riconosciuto la buona fede nei confronti degli organi apicali delle banche sia in forza delle circolari della Banca d'Italia dell'epoca, sia in virtù di una consolidata giurisprudenza di merito, previgente ai fatti di causa, che escludeva nell'atteggiamento delle banche ogni ipotesi di reato, assolvendo gli operatori bancari ad ogni livello o non ravvisando gli estremi per l'azione penale.


Massime sentenza Cassazione Penale n. 46669 del 23 novembre 2011

Il controllo e la vigilanza su specifiche questioni concernenti l'erogazione del credito, quali la determinazione del tasso di usura, rientrando tra le funzioni specifiche delle banche, sono ricompresi nell'alveo di competenza degli organi di vertice, indipendentemente dal decentramento di tali funzioni ad altri organismi sotto ordinati e interni alla banca; alla luce di tale principio, in caso di omissione di controllo, è possibile affermare quanto meno la corresponsabilità, sotto il profilo penale, di tali organi di vertice, ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell'art. 40 c.p.v. c.p..


Con riferimento al reato di usura di cui all'art. 644 c.p., la norma che si sia limitata a modificare solo per il futuro i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice (nella fattispecie il D.L. n. 70 del 2011) non influisce sul disvalore sociale della condotta posta in essere nella vigenza della normativa precedente, con la conseguenza che a tale fattispecie non sarà applicabile il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2, comma 3, c.p..

Anche la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle istruzioni o dalle direttive della Banca d'Italia nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale; al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità.

3 commenti:

  1. DI QUALI AVVOCATI CI SI PUO FIDARE PER RISOLVERE IL PROBLEMA INDIVIDUALE

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  2. SI PERCHE TANTI AVVOCATI DIPENDONO DALLE BANCHE, ED GIUSTAMENTE SAPETE BENE COME VANNO LE COSE GRAZIE A QUESTA LEGGE CESARE AVRA QUELLO CHE E SUO E A DIO CIO CHE E' DI DIO

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  3. Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.

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