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Art. 184 c.p.p. - Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni



Art. 184 c.p.p. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.

Giurisprudenza sull'art. 184 c.p.p.

Cass., massima sent. n. 6902 del 22.01.1992

n tema di notificazioni urgenti ex art. 149, quarto comma, c.p.p. - attesa la funzione della conferma telegrafica che è quella di dissipare i dubbi sull'autenticità della provenienza della comunicazione telefonica - qualora il difensore di fiducia dell'arrestato, subito dopo essere stato edotto, a mezzo telefono, della fissazione dell'udienza di convalida, provveda ad inviare con telegramma istanza di rinvio dell'interrogatorio del proprio assistito, per l'impossibilità di presenziare alla data e all'ora fissate dal Giudice delle Indagini Preliminari, l'omessa conferma telegrafica non determina alcuna nullità né assoluta, né relativa, né intermedia ex art. 180 c.p.p. e, se verificatasi, è da ritenersi sanata ai sensi dell'art. 184 c.p.p., dovendo assimilarsi all'ipotesi della comparizione della parte interessata quella in cui pur non comparendo abbia chiesto il rinvio, rivelando così di non aver alcun interesse alla ricezione del telegramma di conferma e manifestando l'intento di voler comparire, ma non per far rilevare l'irregolarità bensì per svolgere all'udienza di cui trattasi il ruolo che gli compete.

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