Art. 182 c.c. - In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.
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Giurisprudenza sull'art. 182 c.c.
Cass., massima sentenza n. 2614 del 28.03.1988
La vendita di beni mobili dotali da parte della moglie senza il consenso del marito e l'autorizzazione del tribunale, in violazione degli artt. 187 e 190 c.c.(nel testo anteriore alla legge n. 151 del 1975), non ne comporta il valido trasferimento della proprietà all'acquirente neppure a termini dell'art. 1153 c.c. difettando oltre il requisito della alienazione "a non domino" quello dell'idoneità del relativo titolo per la sua nullità derivante dalla violazione delle indicate norme.
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