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Presunzione muciana ed art. 70 legge fallimentare

La presunzione muciana era quella prevista dall'art. 70 della legge fallimentare, il quale stabiliva che:

"I beni che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà di lui".

La presunzione muciana di cui all'art. 70 l. fall. è stata abrogata implicitamente a seguito della riforma del diritto di famiglia introdotta avvenuta l. n. 151 del 1975, rendendosi la stessa inoperante sia con riguardo alle fattispecie governate dal regime di comunione legale fra i coniugi, sia con riguardo a quelle caratterizzate, invece, dal regime della separazione dei beni. Infatti, secondo la giurisprudenza anteriore alla riforma dell'art. 70 in commento, quanto alle prime (comunione legale), l'ostacolo alla operatività della presunzione suddetta, era frapposto non tanto dall'irrilevanza, ai fini della comunione, dei profili di chi, fra i due coniugi, compia l'acquisto, o della provenienza del danaro, quanto piuttosto dalla "rete di principi" che, a seguito della riforma, qualifica la disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, facendone l'espressione di precisi valori costituzionali, quali quelli della parità e della pari dignità dei coniugi. Questi stessi principi, in quanto ispirano, sebbene in forme del tutto diverse, anche l'istituto della separazione dei beni, laddove, nelle ipotesi da questo governate, si traducono nella tutela della effettività degli acquisti che ciascun coniuge compie, vista quale espressione della sua autonomia e della sua capacità di lavoro, rendono del pari inoperante, anche in questo caso, la cosiddetta "presunzione muciana".

L'abrogazione dell'istituto è divenuta espressa con la modifica dell'art. 70 della legge fallimentare, che a seguito della sua sostituzione, avvenuta ad opera del DL 35/2005, così recita:

Art. 70 legge fallimentare

La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.

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