Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 178 c.p. - Riabilitazione



La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
_____

Giurisprudenza sull'art. 178 c.p.
Cass., massima sent. n. 9116 del 04.08.1998
La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. Essa, però, non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del soggetto riabilitato, e - generalmente - della sua condotta e della sua vita, antecedenti al reato. Tale valutazione ai sensi dell'art. 133, secondo comma, n. 2, c.p. è rimessa al giudice, al fine dell'accertamento della capacità a delinquere del colpevole.

Cass., massima sent. n. 411 del 07.07.1995
Nel caso in cui intervenga una "abolitio criminis", - nella specie, depenalizzazione di reato valutario per effetto della legge n. 455 del 1988 - deve essere applicata la disposizione dell'art. 673 c.p.p. (revoca della sentenza per abolizione del reato) e non la riabilitazione richiesta ai sensi dell'art. 178 c.p.. Infatti, secondo quest'ultima norma, la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti; mentre, quando è intervenuta un'abolizione del reato, la legge dispone, diversamente, giacché ai sensi dell'art. 673 c.p.p. il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna, dichiarando che il fatto non è più previsto come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti.

Cass., massima sent. n. 7796 del 30.01.2008
In ordine alla riabilitazione, la competenza a provvedere sulla relativa istanza appartiene al Tribunale di sorveglianza anche nel caso in cui sia stata pronunziata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto la pronuncia ex art. 444 c.p.p. è equiparata a una sentenza di condanna. 

Nessun commento:

Posta un commento