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Buoni postali fruttiferi che valgono il triplo, ma Poste Italiane non paga quanto sembrerebbe dovuto

I buoni postali fruttiferi rappresentano dei titoli obbligazionari emessi da Poste Italiane S.p.A.. Essi, in quanto obbligazioni hanno un interesse che cresce con il passare del tempo.
In pratica il capitale depositato, non garantito dallo Stato italiano, dovrebbe essere restituito con gli interessi maggiorati.
Peraltro il deposito di specie è un 'deposito semplice' nel senso che per ognuno dei buoni è prevista un'unica operazione di versamento ed un solo rimborso.
Sta accadendo che per i buoni della serie AF - i quali si caratterizzano per la possibilità di ottenere il doppio (dopo 9 anni e 6 m 14 anni) della somma investita al momento della sottoscrizione - Poste Italiane opporrebbero un  rifiuto alla richiesta di integrale pagamento qualificandoli come buoni di serie diverse e imponendo così al consumatore una perdita di circa il 20% della somma da incassare.
Ciò in quanto, all'epoca della sottoscrizione, ci sarebbe stata una discrepanza (dovuta ad un errore degli dipendenti postali) nel riportare le normative all'epoca vigenti.
Riteniamo questa opposizione sia tutt'altro che legittima e probabilmente gli interessati adiranno le vie legali per far valere dinnanzi all'Autorità Giudiziaria i propri diritti.

Sul punto si propone la massima della sentenza della Cassazione n. a Sezioni Unite n. 13979/2007 (il cui testo integrale e consultabile cliccando il relativo link): "Al richiedente il buono postale è stata prospettata un’operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall’ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha
versato a quell’ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d’interesse, per effetto di un’eventuale posteriore determinazione in tal senso dell’amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che già in quel momento le condizioni dell’emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati.

La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far
ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. E lo conferma il fatto che la stessa
amministrazione postale ha proceduto al rimborso nei termini previsti dal testo dei buoni (salvo poi successivamente pretendere la restituzione dei maggiori interessi)".

Si prospetta un altro lungo contenzioso per Poste Italiane.

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