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Art. 178 c.p.p. - Nullità di ordine generale


E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;

b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

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Giurisprudenza sulla nullità di ordine generale

Cass., massima sent. n. 25652 del 12.06.2003
L'incompatibilità ex art. 34, secondo comma, c.p.p. non attiene alla capacità del giudice, intesa quale capacità ad esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui all'art. 178 c.p.p., lett. a). Ed invero il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti della capacità, la incompatibilità ex art. 34 c.p.p., non determina comunque, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 c.p.p., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione, ovvero di ricusazione dello stesso giudice, da far tempestivamente valere con la procedura di rito ex artt. 37 c.p.p. e segg.

Cass., massima sent. n. 32728 del 13.05.2010
La mancata allegazione agli atti, da parte del vice procuratore onorario, della delega conferitagli dal Procuratore della Repubblica non determina alcuna nullità in quanto l'art. 162 disp. att. c.p.p.. non la prevede; né detta omissione può integrare un'ipotesi di nullità generale, considerato che gli atti processuali sono assistiti da presunzione di legittimità di guisa che la delega deve ritenersi sussistente fino a prova contraria. 

Cass., massima sent. n. 35127 del 19.04.2011
La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità richieste dall'art. 96, commi secondo e terzo, c.p.p.

Cass., massima sent. n. 3201 del 16.01.1997
Il praticante procuratore legale iscritto nel registro dei patrocinatori davanti le Preture non può essere nominato difensore di ufficio perché non iscritto negli "albi" professionali previsti dall'art. 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; in caso contrario si verifica una nullità di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

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