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Art. 468 c.p.p. - Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici



Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Il presidente del tribunale o della Corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495.

I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495.

Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2.

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Giurisprudenza sull'art. 468 c.p.p.
Cass., massima sentenza n. 669 del 25.01.1993
La sanzione d'inammissibilità di cui all'art. 468, primo comma, c.p.p. è prevista non solo per il tardivo deposito della lista testimoniale, ma anche per la mancata indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame dei testi. Siffatto obbligo non può, tuttavia, essere inteso in senso rigoroso, alla stregua delle capitolazioni del codice di procedura civile. Il fulcro del sistema accusatorio, infatti, è costituito dalla più ampia possibilità di esame e controesame nel contraddittorio contestuale e rifugge, quindi, dall'analitica scomposizione ed anticipata enunciazione dei fatti da provare, nonché dalle conseguenti esclusioni che sono tipiche delle prove legali. L'esigenza di lealtà processuale che si esprime nella "discovery" è soddisfatta quando l'individuazione dell'oggetto dell'esame sia idoneo a consentire il diritto alla controprova.

Cass., massima sent. n.1626 del 10.02.1996
Qualora il giudice erroneamente ammetta, ai sensi dell'art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., prove non tempestivamente indicate dal pubblico ministero nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen., nessuna nullità è configurabile, poiché tale sanzione non è espressamente prevista e perché rientra comunque tra i poteri del giudice del dibattimento assumere d'ufficio, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente.

Cass., massima sent. n.  5974 del 19.06.1997
La parte civile non preventivamente individuabile alla quale, per tale ragione, non è stato notificato il decreto di citazione, può richiedere l'acquisizione delle prove nei termini previsti dall'art. 493, comma terzo, cod. proc. pen. poiché la costituzione al dibattimento in tempo non più utile per la presentazione della lista testi nei termini previsti dall'art. 468, comma primo, cod. proc. pen. non priva la parte civile del diritto, concesso a tutte le parti, di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eccezione prevista dal citato art. 493, comma terzo, cod. proc. pen. che sicuramente prevale sulla regola stabilita dall'art. 79, comma terzo, cod. proc. pen. secondo la quale la parte civile che si sia costituita tempestivamente, ma dopo il termine previsto dall'art. 468, comma primo, cod. proc. pen., non può valersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.