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Art. 177 c.p.c. - Effetti e revoca delle ordinanze



Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;

2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo.

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Giurisprudenza sull'art. 177 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 14104 del 13.11.2001
I provvedimenti tipicamente ordinatori, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privi come tali di qualunque efficacia decisoria, non sono suscettibili di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione.

Cass., massima sent. n. 14104 del 13.11.2001
I provvedimenti tipicamente ordinatori, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privi come tali di qualunque efficacia decisoria, non sono suscettibili di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione.

Cass., Sez. Unite, massima ord. n. 22245 del 17.10.2006
L'ordinanza ingiunzione emessa dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ancorché contenente una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c., e non preclude pertanto la proposizione del regolamento di giurisdizione.

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