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Art. 177 c.p. - Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena



Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

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Giurisprudenza sull'art. 177 c.p.
Cass., massima sent. n. 32649 del 16.06.2009
La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale inadempimento della prestazione, occorre tener conto nella determinazione della pena da scontare delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dal condannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l'affidamento in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale.

Cass., massima sent. n.7184 del 19.02.1998
L'art. 177 c.p. subordina la revoca della liberazione condizionale a due essenziali condizioni, in relazione di alternatività, e cioè la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, accertata con sentenza irrevocabile, oppure la trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, con la differenza che, mentre nel primo caso la revoca ha carattere automatico, nel secondo caso occorre che le trasgressioni siano tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona cui sia stata concessa la liberazione condizionale, nel senso che il giudice deve compiere una penetrante indagine diretta ad accertare, senza ombra di dubbio, se l'addebito possa concretare, o non, una grave trasgressione al regime di vita cui il liberato è stato sottoposto, e se costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell'anticipato reinserimento nella vita sociale.

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