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Art. 176 c.p.c. - Forma dei provvedimenti



Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma dell'ordinanza.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.

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Giurisprudenza sull'art. 176 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 14045 del 13.11.2001
Il principio secondo il quale l'onere delle parti di essere presenti all'udienza comporta che i provvedimenti pronunciati all'udienza stessa si presumano conosciuti anche dalle parti non presenti, trova applicazione, ai sensi del richiamo di cui all'art. 487, secondo comma c.p.c., anche nel processo esecutivo. Anche in quest'ultimo, dunque, le ordinanze emesse fuori udienza devono essere comunicate alle parti e la prova dell'avvenuta pronuncia fuori udienza è a carico della parte che eccepisce l'omessa comunicazione.

Cass., massima sent. n. 3950 del 22.02.2006
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti emessi dal giudice nell'udienza fissata ex art. 569 c.p.c., qualora il debitore sia stato posto in condizione di comparire, decorre dalla data di essi e non da quella di effettiva conoscenza, atteso che il debitore che ha ricevuto l'avviso di comparizione, pur non avendo l'obbligo di comparire, ha tuttavia l'onere di essere presente onde svolgere tutte le attività idonee alla tutela delle proprie ragioni, dovendo altrimenti imputare a sé stesso, secondo il principio generale di cui all'art. 176 c.p.c., ogni pregiudizievole conseguenza derivante dalla mancata conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza. 

Cass., massima sent. n. 24159 del 13.11.2006
L'irregolare utilizzazione dell'istituto della riserva ex art. 186 c.p.c., nel rito del lavoro, non consente di considerare pronunciata in udienza, e quindi conosciuta dalle parti, un'ordinanza emessa fuori udienza, non letta alle stesse e, proprio perché non pubblicizzata attraverso la lettura, depositata in cancelleria. Ne deriva che il mancato avviso al difensore, nella specie della parte appellata, dell'ordinanza, emessa fuori udienza e depositata in cancelleria, determina, ex art. 176, comma secondo, c.p.c., in relazione agli articoli 134 e 156 c.p.c., la nullità del provvedimento nonché la conseguente nullità, ex art. 159, c.p.c., degli atti successivi e della sentenza. 

Cass., massima sent. n. 6623 del 09.11.1983
Le ordinanze, sia del giudice istruttore che del collegio, debbono essere comunicate alle parti solo se pronunciate fuori udienza o in udienza andata deserta da tutte le parti costituite, per cui, se una delle parti non sia stata presente all'udienza regolarmente tenutasi alla data fissata, essa non può dolersi della mancata comunicazione dell'ulteriore rinvio che in quell'udienza sia stato disposto; tale principio non soffre deroga per il caso che l'udienza sia stata tenuta nel periodo di sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980 n. 874 di conversione del D.L. 26 novembre 1980 n. 776 in materia di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, poiché la sospensione riguardava i termini processuali e non l'attività giudiziaria in sé e per sé, e non impediva quindi ai giudici di tenere udienza nel periodo suddetto, né l'indicata legge contiene alcuna innovazione sulle norme che disciplinano la sequenza delle udienze e le comunicazioni all'uopo previste.

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