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Art. 175 c.p.p. - Restituzione nel termine



Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.

La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

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Giurisprudenza sull'art. 175 c.p.p.

Cass., massima sent. n.1161 del 03.06.1997
Ai fini della restituzione nel termine per proporre impugnazione, non costituisce forza maggiore la mancanza di conoscenza della lingua italiana, stante che tale impedimento non si presenta come assoluto ed insuperabile.

Cass., massima sent. n.5221 del 20.05.1993
La forza maggiore che giustifica la restituzione in termini è quella che si configura come un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell'uomo e derivi da cause estranee, a lui non imputabili. Di conseguenza non è ravvisabile la forza maggiore ogni volta che tale impedimento non si presenti come assoluto, vale a dire non superabile con una intensità di impegno o di diligenza superiore ad un certo grado, considerato tipico o normale.

Cass., massima sent. n.44147 del 07.11.2007
Non integra forza maggiore, e quindi non giustifica la proposizione della richiesta di restituzione in termini per l'impugnazione, l'erronea indicazione di cancelleria al difensore circa un non meglio indicato differimento del termine per il deposito della sentenza, se detta indicazione è priva di uno specifico contenuto e non si prospetta affidabile.

Cass., massima sent. n. 4223 del 09.12.2008
Sussiste incompatibilità tra la deduzione della nullità della notifica dell'estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini, la quale presuppone la ritualità dell'atto cui è legato il termine scaduto mentre nel caso di sussistenza della nullità nessuna decadenza dal termine si è verificata, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, l'unico rimedio consentito è l'incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva.

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