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Art. 174 c.p.c. - Immutabilità del giudice istruttore



Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.

Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti.

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Giurisprudenza sull'art. 174 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 2608 del 14.04.1983
Non costituisce motivo di nullità la sostituzione del giudice istruttore con altro magistrato per una determinata udienza, anche se manchi un formale provvedimento da parte del presidente della sezione, trattandosi di mera irregolarità sfornita di sanzione ed inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza, allorché non venga dedotto nessun concreto pregiudizio allo svolgimento del processo.

Cass., massima sent. n. 14538 del 30.07.2004
Il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, e perciò non è riscontrabile nell'ipotesi in cui il vice pretore onorario, nominato a far parte di un collegio - come consentito dall'art. 105 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12): cfr. Corte Cost., sent. n. 99 del 1964 e sent. n. 36 del 1965 -, abbia sostituito il Giudice istruttore, limitandosi ad effettuare dei rinvii semplici, e non di fissazione o prosecuzione dell'udienza collegiale. Né rileva che la sostituzione sia avvenuta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 174 c.p.c. e dall'art. 79 disp.att. c.p.c., perché tale violazione costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

Cass., massima sent. n. 26327 del 14.12.2007
L'identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa; ne consegue che non sussiste nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - nella specie tribunale in composizione monocratica - nel caso di cambiamento tra il magistrato che istruisce la causa e quello che, avendo partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, la decide, tenuto conto d'altronde che la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori del procedimento di variazione tabellare, costituisce una mera irregolarità, e non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati. 

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