Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 174 c.p. - Indulto e grazia



L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.

Giurisprudenza sull'art. 174 c.p.
Cass., massima sent. n. 12709 del 06.03.2008
In tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, c.p., secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati, opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, giacché nessuna causa di estinzione della pena può incidere su un cumulo che comprenda pene sulle quali la stessa causa non può esplicare i suoi effetti. Ove tale condizione non sia realizzata, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili, quindi unificare le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del beneficio indulgenziale e, infine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 c.p.

Cass., massima sent. n. 5608 del 22.02.1994
L'indulto non è applicabile allorché dovrebbe subito procedersi alla sua revoca per una delle cause previste dal legislatore nello stesso decreto di clemenza.

Cass., massima sent. n. 38082 del 23.06.2009
La sospensione condizionale della pena è compatibile con l'applicazione dell'indulto, poiché quest'ultimo estingue immediatamente la pena, mentre la prima estingue il reato al compimento del termine stabilito qualora il condannato adempia agli obblighi impostigli e non commetta un delitto o altra contravvenzione della stessa indole. 

Cass., massima sent. n. 24549 del 17.06.2010
L'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua applicazione, ostandovi l'intangibilità del giudicato. 

Nessun commento:

Posta un commento