Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
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Cass., massima sent. n. 7388 del 13-07-1999
Giurisprudenza sull'art. 169 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 7388 del 13-07-1999
Il giudice d'appello che non rinvenga negli atti processuali copia della sentenza impugnata, in guisa da non poter valutare la fondatezza dei motivi di gravame, non può rigettare l'impugnazione qualora la prova dell'iniziale esistenza nel fascicolo stesso della sentenza di primo grado, pur non risultando dall'attestazione apposta dal cancelliere ai sensi dell'art. 74, ultimo comma, disp. trans. c.p.c. sull'indice del fascicolo di parte, si evinca da un'ordinanza o altro provvedimento emesso dal giudice stesso, ma deve disporre le opportune ricerche da parte della Cancelleria e in caso di esito negativo di queste, concedere un termine all'appellante per svolgere un'attività ricostruttiva del contenuto del proprio fascicolo non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento.
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Cass., massima sent. n. n. 12446 del 16-05-2008
Nel caso in cui al momento della decisione il giudice non rinvenga in atti un documento, ritualmente depositato, dal quale risulti la legittimazione ad agire di una delle parti, egli non può ritenere insussistente tale legittimazione, ma è tenuto a disporre ricerche del documento mancante, ovvero invitare la parte interessata a produrne uno analogo, ordinando le conseguenti disposizioni processuali.
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Cass., massima sent. n. 6484 del 26.06.1990
Qualora il fascicolo dell'appellante, regolarmente presentato e poi ritirato, non venga restituito entro il termine prescritto (art. 169 c.p.c. e art. 11 disp. trans. c.p.c.), resta esclusa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità dell'appello, prevista dall'art. 348 c.p.c. per il diverso caso della mancata presentazione del fascicolo medesimo; ed il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione, fra i quali sono da includere quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante, ancorché tardivamente restituito, se la controparte non sollevi al riguardo alcuna eccezione ed il giudice ritenga di autorizzare il deposito tardivo.
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