Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 169 c.p. - Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto



Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5 anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.

Giurisprudenza sull'art. 169 c.p.


Cass.massima sentenza n. 1991 del 16.05.1997
Ai fini della concessione dell'amnistia per i reati commessi dai minori, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75, comma primo, lett g), quando possa essere concesso il perdono giudiziale, il giudice non deve limitarsi a valutare in astratto la concedibilità del perdono giudiziale quale condizione per la concessione del beneficio, ma deve procedere ad una valutazione in concreto della fattispecie formulando un giudizio prognostico sulla prevedibile astensione da parte del soggetto dal commettere altri reati. Infatti il richiamo che la norma citata fa all'art. 169 c.p., al fine di escluderne l'applicabilità dei commi terzo e quarto, comporta, per argomentazione "a contrario", l'applicabilità del primo comma, che subordina appunto la concedibilità del beneficio all'esito favorevole del giudizio prognostico.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cass., massima sentenza n. 30946 del 30.06.2010
Il diniego del perdono giudiziale contestuale alla concessione della sospensione condizionale della pena non esprime alcuna contraddittorietà, trattandosi di istituti che si fondano su presupposti diversi, né può essere soggetta a censura, avuto riguardo agli effetti che sono ricollegabili ai due distinti benefici, la scelta di rafforzare la previsione del ravvedimento del prevenuto mediante la possibile revoca della sospensione condizionale della pena.

Nessun commento:

Posta un commento