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Art. 164 c.p. - Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena



La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1. a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2. allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.

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Giurisprudenza sull'art. 164 c.p.
Cass., massima sent. n.10 del 09.01.2004
La prognosi favorevole che il giudice del reato commesso in occasione di manifestazioni sportive compie con la concessione della sospensione condizionale della pena al suo autore non esclude la pericolosità di quest'ultimo secondo il parametro fissato nell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, in quanto il giudizio di cui all'art. 163 c.p., pur involgendo, ai sensi dell'art. 133 c.p., l'intera personalità del soggetto, è limitato alla sola verifica del pericolo di commissione di ulteriori reati, mentre la pericolosità per l'ordine pubblico nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive può estrinsecarsi anche in atteggiamenti che incitano o inducono alla violenza, ma che non configurano ipotesi di reato.

Cass., massima sent. n. 2192 del 16.02.1990
Non sussiste alcuna contraddittorietà nella sentenza di merito che concede la sospensione condizionale della pena e nega la non menzione sul certificato penale, trattandosi di benefici fondati su differente valutazione.

Cass., massima ordinanza n.4827 del 29.11.1993
È inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del condannato che miri ad ottenere la sostituzione del beneficio dell'indulto a quello, concessogli, della sospensione condizionale della pena, che è più favorevole del primo, allorché non sia indicato in che cosa si sostanzia l'interesse all'applicazione del beneficio meno favorevole.