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Art.154 c.p.c. - Prorogabilità del termine ordinatorio



Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
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Giurisprudenza

Cass, massima sent. n. 23227 del 17.11.2010
I termini ordinatori possono essere prorogati ai sensi dell'art. 154 c.p.c. dal giudice solo a condizione che essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, potendosi ammettere una eventuale ulteriore proroga - sia per l'effetto preclusivo determinato dallo spirare del termine, sia per il contemporaneo verificarsi della decadenza dal diritto di compiere l'attività che ne consegue - subordinatamente alla ricorrenza di motivi particolarmente gravi, atteso che tale soluzione, da un lato, è aderente al dato normativo che consente al giudice la proroga anche d'ufficio del termine non stabilito a pena di decadenza e, dall'altro, è rispettosa delle esigenze di difesa in quanto rimette alla presenza di gravi ragioni, riconosciute con prudente apprezzamento dal giudice, in linea con la disciplina della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis c.p.c..