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Art. 150 c.c. - Separazione personale


E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
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Formulario: Separazione consensuale omologata

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Giurisprudenza sull'art. 150 c.c.

Cass., massima sent. n. 9689 del 27.04.2006
Il decesso di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale fa venir meno della materia del contendere, travolgendo le pronunce emesse e non ancora passate in giudicato.

Cass., massima sent. n. 6965 del 14-05-2002
Nel giudizio di separazione personale tra coniugi, il Pubblico Ministro, a pena di nullità ex art. 70 c.p.c.. Ad ogni modo il P.M. non dispone di alcun potere, né di iniziativa, né di impugnativa della sentenza che lo conclude ex art. 72, comma terzo, c.p.c. (diversamente da quanto previsto nel procedimento per divorzio, ove egli assume la qualità di litisconsorte in presenza di figli minori o incapaci, ed ha potere di impugnativa della decisione conclusiva anche in ordine agli interessi patrimoniali dei detti figli), con conseguente esclusione della sua qualità di litisconsorte necessario nel giudizio "de quo".