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Art. 146 c.c. - Allontanamento dalla residenza familiare



Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

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Giurisprudenza sull'art. 143 c.c.

Cass., massima sent. n. 3106 del 07.05.1983
Nel giudizio di separazione personale, pur accertata a carico di uno dei coniugi una trasgressione dei doveri derivanti dal matrimonio, o comunque una condotta idonea a costituire causa d'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non per questo il giudice può esimersi dall'esaminare anche il comportamento dell'altro coniuge, al fine di verificare se l'uno non possa trovare giustificazione nell'altro, ed in tale valutazione rientra anche il comportamento reciproco dei coniugi successivo all'introduzione del giudizio di separazione, permanendo tra i coniugi stessi il dovere del reciproco rispetto coessenziale al vincolo coniugale, che continua a sussistere. In relazione alla detta esigenza, sono ammissibili prove nuove in appello, nei limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., quanto meno al fine di dare fondamento probatorio alle difese, prospettate come eccezioni, sia in ordine all'imputabilità ed alla valutazione della condotta dei coniugi, che per le statuizioni sull'affidamento della prole.

Cass., massima sent. n. 10648 del 29.10.1997
L'abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione in quanto porta all'impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato da una giusta causa.