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Art. 133 c.p.c. - Pubblicazione e comunicazione della sentenza



La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

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Giurisprudenza sull'art. 133 c.p.c.


Cass., massima ord. n. 18743 del 06.09.2007
Nel caso di sentenza redatta a verbale o allegata allo stesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la sua pubblicazione, al fine della decorrenza dei termini "ad opponendum", esige che la pronuncia sia stata letta in udienza e che di tale lettura, concernente motivazione e dispositivo, si dia atto nel verbale immediatamente sottoscritto dal giudice; dal difetto di tale adempimento consegue il mancato esonero per il cancelliere dall'osservanza delle attività comunicatorie ex art. 133 c.p.c.


Cass., massima sent. n. 11860 del 19.05.2006
La mancanza della sottoscrizione o della sigla dell'estensore e del presidente in alcuna delle pagine che compongono la sentenza non integra violazione dell'art. 132 c.p.c., terzo comma, n. 5, il quale richiede la sottoscrizione del giudice come sigillo conclusivo del testo in cui è documentata la decisione, che implica, come è confermato dal secondo comma dell'art. 119 disp. att. c.p.c. (che riflette l'ipotesi in cui il testo originale sia stato formato dal cancelliere) la verifica analitica della corrispondenza del testo scritto, in ogni sua parte, a quello steso dal relatore ed approvato dal presidente; sicché l'autenticità della sentenza sottoscritta (a conclusione del testo originale) dal giudice può essere contestata soltanto con la querela di falso per materiale contraffazione in ipotesi attuata in tempo successivo al deposito in cancelleria a norma dell'art. 133 c.p.c.