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Art. 125 c.p.c. - Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte



Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax.

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

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Giurisprudenza sull'art. 125 c.p.c.

Cass., massima sent. n. 17958 del 24.08.2007
Pur a seguito dell'introduzione del modello processuale speciale del c.d. rito societario, nel rito civile, nell'ipotesi di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell' attore, ai sensi del primo comma dell'art. 165, c.p.c., si consuma con il decorso giorni dieci dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione, conformemente alla lettera e alla "ratio" della norma del secondo comma dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l'avvenuta costituzione; tale costituzione può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata, mentre nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell'appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l'improcedibilità dell'appello.


Cass., massima sent. n. 4241 del 21.06.1983
È valido l'atto d'appello (o di riassunzione davanti al giudice di rinvio) firmato da procuratore iscritto nell'albo di altro distretto, allorché la procura sia stata conferita anche ad un difensore abilitato ad esercitare il patrocinio nel distretto del giudice adito, che sia indicato nell'atto come procuratore domiciliatario e si sia poi costituito in giudizio, in quanto, in tal caso, l'atto stesso può ritenersi proveniente anche dal procuratore che non l'abbia materialmente sottoscritto, sicché sul dato formale della mancanza della firma deve prevalere l'elemento sostanziale dell'effettiva prestazione di patrocinio del procuratore abilitato al momento della costituzione in giudizio (concorrente con la notifica della citazione e l'iscrizione della causa a ruolo ad integrare la "postulatio iudicii"), con la conseguente esclusione della nullità dell'atto d'appello (o di riassunzione).


Cass., massima sent. n. 3998 del 23.02.2006
Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.

Cass., massima sent. n. 12888 del 04.09.2002
L'omissione della trascrizione della procura nella copia notificata del precetto della procura e dell'attestazione della sottoscrizione del creditore intimante dà luogo a nullità sanabile e la denuncia del relativo vizio è configurabile come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto.