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Art. 123 c.p.p. - Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate



L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

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Giurisprudenza sull'art. 123 c.p.p.

Cass., massima sent. n. sent. n. 925 del 03.06.1995
L'impugnazione presentata dalle parti private con telegramma o raccomandata deve recare la sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore e ciò vale anche quando l'impugnazione sia consegnata dal detenuto in busta chiusa al direttore del carcere e quest'ultimo si limiti ad inoltrarla all'autorità giudiziaria; l'art. 123 cod. proc. pen. che equipara le dichiarazioni fatte al direttore del carcere a quelle ricevute dall'ufficio giudiziario, trova applicazione infatti quando il direttore del carcere riceva la dichiarazione e non quando si limiti ad essere destinatario del plico chiuso che la contiene.


Cass., massima sent. n. 1814 del 25.05.1994
La trasmissione dell'atto di impugnazione in busta chiusa consegnata, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., dall'imputato detenuto o internato al direttore dell'istituto nel quale l'imputato stesso trovasi ristretto è equiparabile alla spedizione a mezzo posta, disciplinata dall'art. 583 c.p.p., con la conseguente necessità dell'autenticazione della sottoscrizione, per cui, mancando quest'ultima, l'impugnazione risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. c), c.p.p..


Cass., massima sent. n. 40495 del 04.10.2007
La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod.proc.pen. dall'imputato o dall'indagato detenuto ha efficacia immediata indipendentemente dall'osservanza dell'obbligo di comunicazione della stessa all'autorità giudiziaria procedente; ne consegue che, in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., la costituzione del rapporto processuale relativo al giudizio di secondo grado e la relativa sentenza.